(Regolamento di polizia mortuaria- art. 16)
                              Art. 16. 
  1.  Il  traporto  delle  salme,  salvo  speciali  disposizioni  dei
regolamenti comunali, e': 
    a) a pagamento,  secondo  una  tariffa  stabilita  dall'autorita'
comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; 
    b) a carico del comune in ogni  altro  caso.  Il  trasporto  deve
essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro  del
servizio. 
  2. L'unita' sanitaria  locale  competente  vigila  e  controlla  il
servizio di  trasporto  delle  salme,  ne  riferisce  annualmente  al
sindaco e gli propone i provvedimenti  necessari  ad  assicurarne  la
regolarita'.