Art. 16. 
             Valutazione del rendimento e prove d'esame 
  1. Nella valutazione  degli  alunni  handicappati  da  parte  degli
insegnanti   e'   indicato,   sulla   base   del   piano    educativo
individualizzato,  per  quali   discipline   siano   stati   adottati
particolari criteri  didattici,  quali  attivita'  integrative  e  di
sostegno siano state  svolte,  anche  in  sostituzione  parziale  dei
contenuti programmatici di alcune discipline. 
  2. Nella scuola dell'obbligo sono  predisposte,  sulla  base  degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame  corrispondenti
agli  insegnamenti  impartiti  e  idonee  a  valutare  il   progresso
dell'allievo in rapporto alle  sue  potenzialita'  e  ai  livelli  di
apprendimento iniziali. 
  3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo  grado,  per  gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e  tempi  piu'
lunghi per l'effettuazione  delle  prove  scritte  o  grafiche  e  la
presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 
  4. Gli alunni handicappati sostengono  le  prove  finalizzate  alla
valutazione del rendimento scolastico o  allo  svolgimento  di  esami
anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. 
  5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4  in  favore
degli alunni handicappati e'  consentito  per  il  superamento  degli
esami universitari,  previa  intesa  col  docente  della  materia  e,
occorrendo, con il consiglio di facolta',  sentito  eventualmente  il
consiglio dipartimentale.