Art. 16 
                          Acque di miniera 
 
  1. Il direttore della miniera deve curare che non sia impiegata per
la perforazione ad umido, per  la  irrorazione  del  minerale  e  per
qualsiasi altra operazione che favorisca la diffusione delle  materie
radioattive contenute  nelle  acque  stesse,  acqua  di  miniera  che
presenti concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di
cui all'articolo 96. 
  2. Dette acque di miniera devono essere convogliate all'esterno per
la via piu' breve ed in condotta  chiusa  e  scaricate  nel  rispetto
delle disposizioni di cui al capo IX del presente decreto.