Art. 16 (Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro) 1. La Commissione di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27/4/55, n. 547, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e' integrata, per le questioni riguardanti le attivita' estrattive, da: a) il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere; b) due Ingegneri Capi degli uffici periferici della Direzione generale delle miniere designati dal Direttore generale delle miniere. 2. Alla copertura degli oneri relativi alle spese di missione per il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.