Art. 16
(Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni
                       e l'igiene del lavoro)
1.  La Commissione di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente
   della Repubblica 27/4/55, n. 547, come sostituito dall'articolo 26
   del decreto legislativo n. 626 del  1994,  e'  integrata,  per  le
   questioni riguardanti le attivita' estrattive, da:
   a)  il  direttore  del  Servizio  per la sicurezza mineraria della
      Direzione generale delle miniere;
   b) due Ingegneri Capi  degli  uffici  periferici  della  Direzione
      generale  delle  miniere designati dal Direttore generale delle
      miniere.
2. Alla copertura degli oneri relativi alle spese di missione per  il
   personale  di cui al comma 1, lettere a) e b), si fa fronte con le
   maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.