Art. 16. (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni) 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri. 2. I disabili che abbiano conseguito le idoneita' nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. 3. Salvi i requisiti di idoneita' specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.