Art. 16
                  (Coordinamento delle competenze)
1.  Gli  organi  collegiali  della  scuola  garantiscono  l'efficacia
dell'autonomia  delle  istituzioni scolastiche nel quadro delle norme
che ne definiscono competenze e composizione.
2.  Il  dirigente  scolastico  esercita le funzioni di cui al decreto
legislativo  6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali.
3.   I   docenti   hanno   il  compito  e  la  responsabilita'  della
progettazione  e  della  attuazione del processo di insegnamento e di
apprendimento.
4.  Il  responsabile  amministrativo assume funzioni di direzione dei
servizi  di  segreteria nel quadro dell'unita' di conduzione affidata
al dirigente scolastico.
5.  Il  personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano
al  processo  di  attuazione  e  sviluppo dell'autonomia assumendo le
rispettive responsabilita'.
6.   Il  servizio  prestato  dal  personale  della  scuola  ai  sensi
dell'articolo  15,  comma  1,  lettera  d),  purche'  riconducibile a
compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto.
 
          Nota all'art. 16.
            -  Il  decreto  legislativo  6  marzo  1998, n. 59, reca:
          "Disciplina  della  qualifica  dirigenziale  dei  capi   di
          istituto  delle  istituzioni  scolastiche autonome, a norma
          dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59".