Art. 16 Attivita' di informazione ed educazione 1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo Sport, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentiti il CONI e il Comitato italiano paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva. 2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive. 3. Campagne informative devono essere altresi' effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva.