(( Art. 16 
 
 
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei  comuni
     e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali 
 
  1. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle  spese  degli  enti  territoriali  e  il  migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi  pubblici,  a
decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino
a 1.000 abitanti  esercitano  obbligatoriamente  in  forma  associata
tutte le funzioni amministrative e  tutti  i  servizi  pubblici  loro
spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di
comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio  coincide
integralmente con quello di una o di piu' isole, nonche' al comune di
Campione d'Italia.)) 
  ((2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facolta' di  aderire
anche comuni con popolazione superiore  a  1.000  abitanti,  al  fine
dell'esercizio in forma associata di tutte le  funzioni  fondamentali
loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad
esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni  di
cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato  decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010. I comuni  di  cui  al  primo  periodo  hanno,  in  alternativa,
facolta' di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti
i servizi pubblici  loro  spettanti  sulla  base  della  legislazione
vigente.)) 
  ((3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi
2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, si  applica  la  disciplina  di  cui  al
presente articolo.)) 
  ((4. Sono affidate all'unione, per conto dei  comuni  che  ne  sono
membri,  la  programmazione  economico-finanziaria  e   la   gestione
contabile di cui alla parte II del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da
essi esercitate per mezzo  dell'unione.  I  comuni  che  sono  membri
dell'unione  concorrono  alla   predisposizione   del   bilancio   di
previsione   dell'unione   per   l'anno   successivo   mediante    la
deliberazione,  da  parte  del  consiglio   comunale,   da   adottare
annualmente, entro il 30 novembre,  di  un  documento  programmatico,
nell'ambito del piano generale di  indirizzo  deliberato  dall'unione
entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento  da  adottare,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per
le riforme per il  federalismo,  sono  disciplinati  il  procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del  documento
programmatico, i poteri  di  vigilanza  sulla  sua  attuazione  e  la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun  comune
e l'unione.)) 
  ((5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti  alle  funzioni
ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1,  2  e  4,  ferme
restando le disposizioni  di  cui  all'articolo  111  del  codice  di
procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte
le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed  ai  servizi
loro affidati ai sensi dei  commi  1,  2  e  4,  nonche'  i  relativi
rapporti finanziari risultanti dal bilancio.  A  decorrere  dall'anno
2014, le unioni di comuni di  cui  al  comma  1  sono  soggette  alla
disciplina del patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti  locali
prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.)) 
  ((6. Le unioni di cui al comma 1 sono  istituite  in  modo  che  la
complessiva   popolazione   residente   nei   rispettivi   territori,
determinata ai sensi dell'articolo 156, comma  2,  del  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  sia  di  norma
superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i  comuni
che intendono comporre  una  medesima  unione  appartengano  o  siano
appartenuti a comunita' montane. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  ciascuna
regione ha facolta' di individuare diversi limiti demografici.)) 
  ((7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di  cui
al comma 9 e di cui facciano parte uno o piu' comuni con  popolazione
fino a 1.000 abitanti, entro i successivi  quattro  mesi  adeguano  i
rispettivi  ordinamenti  alla  disciplina  delle  unioni  di  cui  al
presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative  di  cui
agli articoli 30 e 31 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di  farne  parte  alla
data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.)) 
  ((8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i  comuni  di
cui  al  comma  1,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  da
adottare,  a   maggioranza   dei   componenti,   conformemente   alle
disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di
aggregazione,  di  identico  contenuto,   per   l'istituzione   della
rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31  dicembre  2012,  la
regione  provvede,  secondo  il  proprio   ordinamento,   a   sancire
l'istituzione  di  tutte  le  unioni  del  proprio  territorio   come
determinate nelle proposte di cui  al  primo  periodo  e  sulla  base
dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora  la
proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle  disposizioni
di cui al presente articolo.)) 
  ((9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti  negli
organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto  2012,
sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino
a 1.000 abitanti che siano parti  della  stessa  unione,  nonche'  in
quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale  unione
tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il  sindaco  ed
il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto.  Ai
consigli  dei  comuni  che  sono  membri  di  tale  unione  competono
esclusivamente  poteri  di  indirizzo  nei  confronti  del  consiglio
dell'unione,  ferme  restando  le  funzioni  normative  che  ad  essi
spettino in riferimento alle  attribuzioni  non  esercitate  mediante
l'unione.)) 
  ((10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono  il  consiglio,
il presidente e la giunta.)) 
  ((11. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci  dei  comuni  che
sono membri  dell'unione  nonche',  in  prima  applicazione,  da  due
consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri  di  cui  al
primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni  dopo  la  data  di
istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i  comuni  che
sono membri dell'unione dai  rispettivi  consigli  comunali,  con  la
garanzia  che  uno  dei  due  appartenga   alle   opposizioni.   Fino
all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12,  primo
periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero  di  abitanti
tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni  di
competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato puo'  stabilire
che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto
contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di  governo
di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato
di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente  il  sistema  di
elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3
della legge 7 giugno 1991, n. 182,  e  successive  modificazioni.  Al
consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del  2000  al  consiglio  comunale,
fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  4  e  9  del  presente
articolo.)) 
  ((12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione  ai
sensi del comma 9, il consiglio e' convocato di diritto ed elegge  il
presidente dell'unione tra i propri componenti.  Al  presidente,  che
dura in carica due anni  e  mezzo  ed  e'  rinnovabile,  spettano  le
competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50  del  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,  ferme  restando
in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione
le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.)) 
  ((13. La giunta dell'unione e'  composta  dal  presidente,  che  la
presiede, e dagli assessori, nominati  dal  medesimo  fra  i  sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta  spettano  le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.)) 
  ((14.  Lo   statuto   dell'unione   individua   le   modalita'   di
funzionamento dei propri  organi  e  ne  disciplina  i  rapporti.  Il
consiglio  adotta  lo  statuto  dell'unione,  con   deliberazione   a
maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni  dalla
data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.)) 
  ((15. Ai consiglieri, al presidente ed agli  assessori  dell'unione
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000,  ed  ai
relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco  ed  agli  assessori  dei
comuni  aventi  corrispondente   popolazione.   Agli   amministratori
dell'unione che risultino percepire  emolumenti  di  ogni  genere  in
qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
fino  al  momento  dell'esercizio  dell'opzione,  non  spetta   alcun
trattamento per la carica sopraggiunta.)) 
  ((16. L'obbligo di cui  al  comma  1  non  trova  applicazione  nei
riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre  2012,  risultino
esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui  al
medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo  30  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.  Ai
fini di cui al primo periodo, tali comuni  trasmettono  al  Ministero
dell'interno, entro il 15 ottobre 2012,  un'attestazione  comprovante
il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed  efficienza
nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive  attribuzioni.
Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  determinati  contenuti  e  modalita'  delle
attestazioni di cui al secondo periodo.  Il  Ministero  dell'interno,
previa valutazione delle attestazioni ricevute,  adotta  con  proprio
decreto, da pubblicare entro il 30 novembre  2012  nel  proprio  sito
internet,  l'elenco  dei  comuni  obbligati  e  di  quelli   esentati
dall'obbligo di cui al comma 1.)) 
  ((17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun  consiglio  comunale
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto:)) 
  (( a) per i comuni  con  popolazione  fino  a  1.000  abitanti,  il
consiglio comunale  e'  composto,  oltre  che  dal  sindaco,  da  sei
consiglieri;)) 
  (( b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'  stabilito
in due;)) 
  (( c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
da  sette  consiglieri  ed  il  numero  massimo  degli  assessori  e'
stabilito in tre;)) 
  (( d) per i comuni con popolazione  superiore  a  5.000  e  fino  a
10.000 abitanti, il consiglio comunale e'  composto,  oltre  che  dal
sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in quattro.)) 
  ((18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri  dei
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili  le
disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono  altresi'  applicabili,
con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui
all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 267 del 2000.)) 
  ((19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le  parole:  «previsti  dal
regolamento»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e,  nei   comuni   con
popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in  un
arco  temporale  non  coincidente  con   l'orario   di   lavoro   dei
partecipanti».)) 
  ((20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n.  267  del  2000,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
le riunioni della  giunta  si  tengono  preferibilmente  in  un  arco
temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».)) 
  ((21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo  n.  267  del  2000,  le  parole:  «per  l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite
dalle  seguenti:  «per  il  tempo  strettamente  necessario  per   la
partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi  consigli  e  per  il
raggiungimento del luogo di suo svolgimento».)) 
  ((22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  le
parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi  le  isole  monocomune»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «superiore  a  1.000  e  fino  a  5.000
abitanti, esclusi i comuni il cui territorio  coincide  integralmente
con quello di una o di piu' isole».)) 
  ((23. All'articolo 2, comma 7, del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono  sostituite  dalle
seguenti: «i comuni il  cui  territorio  coincide  integralmente  con
quello di una o di piu' isole».)) 
  ((24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del  citato  decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero
degli abitanti del comune demograficamente piu'  piccolo  tra  quelli
associati» sono sostituite dalle seguenti:  «10.000  abitanti,  salvo
diverso limite demografico individuato dalla regione entro  due  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138»;  al  medesimo  comma  31,  la
lettera  c)  e'  abrogata  e  la  lettera  b)  e'  sostituita   dalla
seguente:)) 
  ((«b) entro il 31  dicembre  2012  con  riguardo  a  tutte  le  sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009».)) 
  ((25. A  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell'organo  di  revisione
successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante  estrazione
da un elenco nel  quale  possono  essere  inseriti,  a  richiesta,  i
soggetti iscritti, a livello regionale,  nel  Registro  dei  revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  nonche'
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   criteri   per
l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo  periodo,
nel rispetto dei seguenti principi:)) 
  a) ((rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi
e registri  di  cui  al  presente  comma  e  popolazione  di  ciascun
comune;)) 
  b)  ((previsione  della   necessita',   ai   fini   dell'iscrizione
nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza  avanzato
richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti
locali;)) 
  c) ((possesso di specifica qualificazione professionale in  materia
di contabilita' pubblica e gestione  economica  e  finanziaria  degli
enti pubblici territoriali.)) 
  ((26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di  governo
degli enti locali  sono  elencate,  per  ciascun  anno,  in  apposito
prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227  del  citato
testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  Tale
prospetto e' trasmesso alla  sezione  regionale  di  controllo  della
Corte   dei   conti   ed   e'   pubblicato,   entro   dieci    giorni
dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
Con atto di  natura  non  regolamentare,  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo  3
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, adotta uno schema tipo  del  prospetto  di  cui  al
primo periodo.)) 
  ((27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del  citato  decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma  32,
le parole «31 dicembre 2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2012».)) 
  ((28. Al fine di verificare il  perseguimento  degli  obiettivi  di
semplificazione e di  riduzione  delle  spese  da  parte  degli  enti
locali, il prefetto accerta che  gli  enti  territoriali  interessati
abbiano  attuato,  entro  i  termini   stabiliti,   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 186, lettera e)  ,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo  14,  comma
32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010,  come  da
ultimo modificato dal comma 27 del presente  articolo.  Nel  caso  in
cui, all'esito  dell'accertamento,  il  prefetto  rilevi  la  mancata
attuazione di quanto previsto dalle  disposizioni  di  cui  al  primo
periodo, assegna agli enti inadempienti un termine  perentorio  entro
il  quale  provvedere.  Decorso  inutilmente  detto  termine,   fermo
restando quanto previsto  dal  secondo  periodo,  trova  applicazione
l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.)) 
  ((29. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42.)) 
  ((30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni  di  cui  al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.)) 
  ((31. A  decorrere  dall'anno  2013,  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  patto  di  stabilita'  interno  per  i  comuni   trovano
applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore
a 1.000 abitanti)) 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 32. Unioni di comuni. 
              1. Le unioni di comuni sono enti locali  costituiti  da
          due o piu'  comuni  di  norma  contermini,  allo  scopo  di
          esercitare congiuntamente una  pluralita'  di  funzioni  di
          loro competenza. 
              2. L'atto costitutivo e  lo  statuto  dell'unione  sono
          approvati dai  consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le
          procedure e  la  maggioranza  richieste  per  le  modifiche
          statutarie. Lo statuto individua gli organi  dell'unione  e
          le modalita' per la loro costituzione e individua  altresi'
          le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 
              3. Lo statuto deve  comunque  prevedere  il  presidente
          dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni  interessati  e
          deve prevedere che altri organi siano formati da componenti
          delle  giunte  e  dei  consigli   dei   comuni   associati,
          garantendo la rappresentanza delle minoranze. 
              4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
          della propria  organizzazione,  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
          con i comuni. 
              5. Alle  unioni  di  comuni  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, i  principi  previsti  per  l'ordinamento  dei
          comuni. Si applicano, in particolare, le norme  in  materia
          di composizione degli organi  dei  comuni;  il  numero  dei
          componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti
          previsti per i comuni di dimensioni pari  alla  popolazione
          complessiva dell'ente. Alle unioni competono  gli  introiti
          derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai  contributi  sui
          servizi ad esse affidati". 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  28,  29,  30  e  31
          dell'articolo 14 del citato decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, come modificati dalla presente legge: 
              "28. Le  funzioni  fondamentali  dei  comuni,  previste
          dall'articolo 21, comma 3, della citata  legge  n.  42  del
          2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
          attraverso convenzione o unione, da parte  dei  comuni  con
          popolazione superiore a 1.000  e  fino  a  5.000  abitanti,
          esclusi i comuni il cui territorio  coincide  integralmente
          con quello di una o di piu' isoleed il comune  di  Campione
          d'Italia. Tali funzioni sono  obbligatoriamente  esercitate
          in forma associata, attraverso  convenzione  o  unione,  da
          parte  dei  comuni,  appartenenti  o  gia'  appartenuti   a
          comunita' montane, con popolazione  stabilita  dalla  legge
          regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. 
              29. I comuni  non  possono  svolgere  singolarmente  le
          funzioni  fondamentali  svolte  in  forma   associata.   La
          medesima funzione non puo' essere svolta  da  piu'  di  una
          forma associativa. 
              30. La regione, nelle materie di cui all'articolo  117,
          commi terzo e quarto,  della  Costituzione,  individua  con
          propria  legge,   previa   concertazione   con   i   comuni
          interessati  nell'ambito  del  Consiglio  delle   autonomie
          locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea  per
          area   geografica   per   lo    svolgimento,    in    forma
          obbligatoriamente  associata  da  parte  dei   comuni   con
          dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,  delle
          funzioni fondamentali di  cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della legge 5 maggio 2009, n. 42,  secondo  i  principi  di
          economicita', di efficienza e  di  riduzione  delle  spese,
          fermo restando quanto stabilito dal comma 28  del  presente
          articolo. Nell'ambito della normativa  regionale  i  comuni
          avviano l'esercizio delle funzioni  fondamentali  in  forma
          associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
          I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di
          abitanti   superiore   a   100.000   non   sono   obbligati
          all'esercizio delle funzioni in forma associata. 
              31. Il limite  demografico  minimo  che  l'insieme  dei
          comuni  che  sono  tenuti   ad   esercitare   le   funzioni
          fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
          in  10.000  abitanti,  salvo  diverso  limite   demografico
          individuato dalla regione entro  due  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
          decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138  con  delibera  della
          Giunta  regionale.  I   comuni   assicurano   comunque   il
          completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui  ai
          commi da 26 a 30 del presente articolo: 
              a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due
          delle  funzioni  fondamentali  loro  spettanti,   da   essi
          individuate tra quelle di cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
              b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo  a  tutte  le
          sei  funzioni  fondamentali   loro   spettanti   ai   sensi
          dell'articolo 21, comma 3, della citata  legge  n.  42  del
          2009". 
              Si riporta il testo della parte II del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Parte seconda - Ordinamento finanziario e contabile". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). ". 
              Si riporta il testo dell'articolo  111  del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 111. Successione a titolo particolare nel diritto
          controverso. 
              Se nel corso del processo  si  trasferisce  il  diritto
          controverso per atto tra  vivi  a  titolo  particolare,  il
          processo prosegue tra le parti originarie. 
              Se il trasferimento  a  titolo  particolare  avviene  a
          causa di morte, il processo e'  proseguito  dal  successore
          universale o in suo confronto. 
              In ogni caso il successore a  titolo  particolare  puo'
          intervenire o essere chiamato nel processo e, se  le  altre
          parti vi consentono, l'alienante o il successore universale
          puo' esserne estromesso. 
              La sentenza pronunciata  contro  questi  ultimi  spiega
          sempre i suoi effetti anche contro il successore  a  titolo
          particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le  norme
          sull'acquisto  in   buona   fede   dei   mobili   e   sulla
          trascrizione". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  156  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre
          leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi
          erariali di qualsiasi natura,  nonche'  all'inclusione  nel
          sistema di tesoreria unica di cui  alla  legge  29  ottobre
          1984, n. 720, alla disciplina del dissesto  finanziario  ed
          alla  disciplina  dei  revisori  dei  conti,  che  facciano
          riferimento alla popolazione, vanno  interpretate,  se  non
          diversamente disciplinato, come concernenti la  popolazione
          residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente
          per le province ed i comuni secondo  i  dati  dell'Istituto
          nazionale di statistica, ovvero secondo i  dati  dell'Uncem
          per le comunita' montane. Per  le  comunita'  montane  e  i
          comuni  di   nuova   istituzione   si   utilizza   l'ultima
          popolazione disponibile". 
              Si riporta il testo degli articoli 30 e 31  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 30. Convenzioni. 
              1. Al fine di svolgere in modo  coordinato  funzioni  e
          servizi determinati, gli enti locali possono stipulare  tra
          loro apposite convenzioni. 
              2. Le convenzioni devono stabilire i fini,  la  durata,
          le forme di consultazione degli  enti  contraenti,  i  loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
              3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
          servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato  e  la
          Regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
          prevedere  forme  di  convenzione  obbligatoria  fra   enti
          locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 
              4. Le convenzioni di cui al presente  articolo  possono
          prevedere anche  la  costituzione  di  uffici  comuni,  che
          operano con personale distaccato dagli  enti  partecipanti,
          ai quali affidare l'esercizio delle funzioni  pubbliche  in
          luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
          di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo  a
          favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
          enti deleganti. 
              31. Consorzi 
              1. Gli enti locali per la gestione associata di  uno  o
          piu' servizi e l'esercizio associato  di  funzioni  possono
          costituire un consorzio secondo le norme  previste  per  le
          aziende  speciali  di  cui  all'articolo  114,  in   quanto
          compatibili. Al consorzio possono  partecipare  altri  enti
          pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi
          alle quali sono soggetti. 
              2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi  dell'articolo  30,  unitamente  allo   statuto   del
          consorzio. 
              3. In particolare la convenzione deve  disciplinare  le
          nomine   e   le   competenze   degli   organi    consortili
          coerentemente a  quanto  disposto  dai  commi  8,  9  e  10
          dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e
          prevedere la trasmissione, agli enti aderenti,  degli  atti
          fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
          convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la  nomina
          e le funzioni degli organi consortili. 
              4. Salvo quanto  previsto  dalla  convenzione  e  dallo
          statuto per i consorzi, ai quali partecipano  a  mezzo  dei
          rispettivi rappresentanti legali anche enti  diversi  dagli
          enti locali, l'assemblea  del  consorzio  e'  composta  dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto. 
              5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 
              6.  Tra  gli  stessi  enti  locali  non   puo'   essere
          costituito piu' di un consorzio. 
              7. In caso di rilevante interesse  pubblico,  la  legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali. 
              8.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita'   di   cui
          all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le
          aziende speciali". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  legge  7
          giugno  1991,  n.  182  (Norme  per  lo  svolgimento  delle
          elezioni   dei    consigli    provinciali,    comunali    e
          circoscrizionali): 
              "Art. 3. 1. La data per lo svolgimento  delle  elezioni
          di cui  agli  articoli  1  e  2  e'  fissata  dal  Ministro
          dell'interno  non  oltre  il   cinquantacinquesimo   giorno
          precedente  quello  della  votazione   ed   e'   comunicata
          immediatamente  ai   prefetti   perche'   provvedano   alla
          convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti  di  loro
          competenza previsti dalla legge". 
              Il citato decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000,  n.  227,
          S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della
          provincia. 
              1. Il sindaco e il presidente della provincia sono  gli
          organi responsabili dell'amministrazione del comune e della
          provincia. 
              2.  Il  sindaco  e  il   presidente   della   provincia
          rappresentano l'ente, convocano  e  presiedono  la  Giunta,
          nonche' il consiglio quando non e' previsto  il  presidente
          del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
          e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 
              3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo   107   essi
          esercitano le funzioni loro attribuite dalle  leggi,  dallo
          statuto  e  dai  regolamenti   e   sovrintendono   altresi'
          all'espletamento  delle  funzioni   statali   e   regionali
          attribuite o delegate al comune e alla provincia. 
              4. Il  sindaco  esercita  altresi'  le  altre  funzioni
          attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
          da specifiche disposizioni di legge. 
              5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o  di
          igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale   le
          ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
          quale rappresentante della comunita'  locale.  Negli  altri
          casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza,  ivi  compresa
          la costituzione  di  centri  e  organismi  di  referenza  o
          assistenza, spetta allo Stato o  alle  regioni  in  ragione
          della   dimensione    dell'emergenza    e    dell'eventuale
          interessamento di piu' ambiti territoriali regionali. 
              6. In caso di emergenza che interessi il territorio  di
          piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie  fino
          a quando non intervengano i soggetti  competenti  ai  sensi
          del precedente comma. 
              7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza,  sulla
          base degli indirizzi  espressi  dal  consiglio  comunale  e
          nell'ambito  dei  criteri  eventualmente   indicati   dalla
          Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
          esercizi e dei servizi pubblici, nonche',  d'intesa  con  i
          responsabili     territorialmente     competenti      delle
          amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al
          pubblico degli uffici pubblici localizzati nel  territorio,
          al fine di armonizzare l'espletamento dei  servizi  con  le
          esigenze complessive e generali degli utenti. 
              8. Sulla base degli indirizzi stabiliti  dal  consiglio
          il sindaco e il presidente della provincia provvedono  alla
          nomina, alla designazione e alla revoca dei  rappresentanti
          del comune  e  della  provincia  presso  enti,  aziende  ed
          istituzioni. 
              9. Tutte le nomine e  le  designazioni  debbono  essere
          effettuate entro  quarantacinque  giorni  dall'insediamento
          ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
          In mancanza, il comitato regionale di  controllo  adotta  i
          provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136. 
              10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
          i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono  e
          definiscono  gli  incarichi  dirigenziali   e   quelli   di
          collaborazione esterna secondo le modalita'  ed  i  criteri
          stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai  rispettivi
          statuti e regolamenti comunali e provinciali 
              11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
          davanti al consiglio,  nella  seduta  di  insediamento,  il
          giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 
              12. Distintivo del sindaco e' la fascia  tricolore  con
          lo stemma della Repubblica  e  lo  stemma  del  comune,  da
          portarsi  a  tracolla.  Distintivo  del  presidente   della
          provincia e' una fascia di colore  azzurro  con  lo  stemma
          della Repubblica e lo stemma della  propria  provincia,  da
          portare a tracolla". 
              Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art  54.  Attribuzioni  del  sindaco  nei  servizi  di
          competenza statale. 
              1.   Il   sindaco,   quale   ufficiale   del   Governo,
          sovrintende: 
              a) all'emanazione degli atti che  gli  sono  attribuiti
          dalla legge e  dai  regolamenti  in  materia  di  ordine  e
          sicurezza pubblica; 
              b) allo svolgimento delle  funzioni  affidategli  dalla
          legge  in  materia  di  pubblica  sicurezza  e  di  polizia
          giudiziaria; 
              c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare  la
          sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente
          il prefetto. 
              2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui  al
          comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
          polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
          delle direttive di  coordinamento  impartite  dal  Ministro
          dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza. 
              3.   Il   sindaco,   quale   ufficiale   del   Governo,
          sovrintende, altresi', alla tenuta dei  registri  di  stato
          civile e di popolazione  e  agli  adempimenti  demandatigli
          dalle leggi in materia elettorale, di leva  militare  e  di
          statistica. 
              4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta  con
          atto motivato provvedimenti, anche contingibili  e  urgenti
          nel rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento,  al
          fine  di  prevenire  e  di  eliminare  gravi  pericoli  che
          minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.  I
          provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
          comunicati al prefetto anche ai fini della  predisposizione
          degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 
              4-bis.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di
          cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento  alle  definizioni
          relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana. 
              5. Qualora i  provvedimenti  adottati  dai  sindaci  ai
          sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze  sull'ordinata
          convivenza  delle  popolazioni  dei   comuni   contigui   o
          limitrofi, il prefetto indice un'apposita  conferenza  alla
          quale prendono parte i sindaci interessati,  il  presidente
          della provincia e,  qualora  ritenuto  opportuno,  soggetti
          pubblici e  privati  dell'ambito  territoriale  interessato
          dall'intervento. 
              5-bis. Il sindaco segnala  alle  competenti  autorita',
          giudiziaria  o  di  pubblica   sicurezza,   la   condizione
          irregolare dello straniero o del cittadino appartenente  ad
          uno Stato membro  dell'Unione  europea,  per  la  eventuale
          adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
          dal territorio dello Stato. 
              6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
          l'inquinamento atmosferico  o  acustico,  ovvero  quando  a
          causa   di   circostanze   straordinarie   si   verifichino
          particolari  necessita'  dell'utenza  o   per   motivi   di
          sicurezza urbana, il  sindaco  puo'  modificare  gli  orari
          degli esercizi commerciali, dei  pubblici  esercizi  e  dei
          servizi pubblici,  nonche',  d'intesa  con  i  responsabili
          territorialmente    competenti    delle     amministrazioni
          interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
          pubblici   localizzati   nel   territorio,   adottando    i
          provvedimenti di cui al comma 4. 
              7. Se l'ordinanza adottata ai  sensi  del  comma  4  e'
          rivolta a persone  determinate  e  queste  non  ottemperano
          all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere  d'ufficio
          a spese degli interessati,  senza  pregiudizio  dell'azione
          penale per i reati in cui siano incorsi. 
              8.  Chi  sostituisce  il  sindaco  esercita  anche   le
          funzioni di cui al presente articolo. 
              9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti
          adottati dai sindaci ai sensi  del  presente  articolo,  il
          prefetto,  ove  le  ritenga  necessarie,   dispone,   fermo
          restando quanto previsto dal secondo periodo del  comma  4,
          le misure adeguate per assicurare il concorso  delle  Forze
          di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui  al  presente
          articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni  per
          accertare il regolare  svolgimento  dei  compiti  affidati,
          nonche' per l'acquisizione di dati e  notizie  interessanti
          altri servizi di carattere generale. 
              10. Nelle materie previste dai commi  1  e  3,  nonche'
          dall'articolo  14,  il  sindaco,  previa  comunicazione  al
          prefetto, puo'  delegare  l'esercizio  delle  funzioni  ivi
          indicate al presidente del consiglio circoscrizionale;  ove
          non siano costituiti gli organi di decentramento  comunale,
          il sindaco  puo'  conferire  la  delega  a  un  consigliere
          comunale per l'esercizio delle  funzioni  nei  quartieri  e
          nelle frazioni. 
              11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1,  3  e  4,  nel
          caso  di  inerzia  del   sindaco   o   del   suo   delegato
          nell'esercizio delle funzioni previste  dal  comma  10,  il
          prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 
              12. Il Ministro  dell'interno  puo'  adottare  atti  di
          indirizzo  per  l'esercizio  delle  funzioni  previste  dal
          presente articolo da parte del sindaco". 
              Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 48. Competenze delle giunte. 
              1.  La  Giunta  collabora  con  il  sindaco  o  con  il
          presidente della provincia nel governo del comune  o  della
          provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 
              2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai  sensi
          dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi
          di  governo,  che  non  siano  riservati  dalla  legge   al
          consiglio e che non  ricadano  nelle  competenze,  previste
          dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o  del  presidente
          della provincia o degli organi di decentramento;  collabora
          con  il  sindaco  e  con  il  presidente  della   provincia
          nell'attuazione degli  indirizzi  generali  del  consiglio;
          riferisce annualmente al consiglio sulla propria  attivita'
          e svolge attivita' propositive e di impulso  nei  confronti
          dello stesso. 
              3. E', altresi', di competenza della Giunta  l'adozione
          dei  regolamenti  sull'ordinamento  degli  uffici   e   dei
          servizi, nel rispetto dei criteri  generali  stabiliti  dal
          consiglio". 
              Si riporta il testo degli articoli 82 e 86  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 82. Indennita'. 
              1. Il decreto di cui al comma 8 del  presente  articolo
          determina una indennita' di funzione,  nei  limiti  fissati
          dal presente articolo, per il sindaco, il presidente  della
          provincia, il sindaco metropolitano,  il  presidente  della
          comunita'    montana,    i    presidenti    dei    consigli
          circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,  i
          presidenti dei consigli comunali e provinciali,  nonche'  i
          componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste
          delle loro  articolazioni,  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane, delle comunita'  montane,  delle  unioni  di
          comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale  indennita'  e'
          dimezzata per  i  lavoratori  dipendenti  che  non  abbiano
          richiesto l'aspettativa. 
              2. I consiglieri comunali e provinciali  hanno  diritto
          di percepire, nei limiti  fissati  dal  presente  capo,  un
          gettone di presenza per  la  partecipazione  a  consigli  e
          commissioni.   In   nessun   caso   l'ammontare   percepito
          nell'ambito di un mese  da  un  consigliere  puo'  superare
          l'importo  pari  ad  un  quarto   dell'indennita'   massima
          prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base  al
          decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta  ai
          consiglieri circoscrizionali ad eccezione  dei  consiglieri
          circoscrizionali delle citta'  metropolitane  per  i  quali
          l'ammontare del  gettone  di  presenza  non  puo'  superare
          l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
          rispettivo presidente. In nessun caso gli  oneri  a  carico
          dei predetti enti per i permessi retribuiti dei  lavoratori
          dipendenti da privati o da enti pubblici economici  possono
          mensilmente    superare,    per     ciascun     consigliere
          circoscrizionale,   l'importo    pari    ad    un    quarto
          dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente. 
              3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme  relative
          al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le  indennita'
          di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai  redditi  da
          lavoro di qualsiasi natura. 
              4. 
              5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
          non sono tra loro cumulabili.  L'interessato  opta  per  la
          percezione di  una  delle  due  indennita'  ovvero  per  la
          percezione del 50 per cento di ciascuna. 
              6. 
              7.  Agli  amministratori  ai  quali  viene  corrisposta
          l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non  e'
          dovuto alcun gettone per la partecipazione a  sedute  degli
          organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
          di  quell'organo  costituiscono  articolazioni  interne  ed
          esterne. 
              8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di presenza di cui al  presente  articolo  e'  determinata,
          senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri. 
              a)  equiparazione  del  trattamento  per  categorie  di
          amministratori; 
              b) articolazione delle indennita' in  rapporto  con  la
          dimensione  demografica  degli  enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni   stagionali    della    popolazione,    della
          percentuale delle entrate  proprie  dell'ente  rispetto  al
          totale delle entrate, nonche' dell'ammontare  del  bilancio
          di parte corrente; 
              c)  articolazione  dell'indennita'  di   funzione   dei
          presidenti dei  consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei  vice
          presidenti delle province,  degli  assessori,  in  rapporto
          alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per  il
          presidente della provincia. Al presidente e agli  assessori
          delle unioni di comuni, dei  consorzi  fra  enti  locali  e
          delle comunita' montane sono attribuite  le  indennita'  di
          funzione  nella   misura   massima   del   50   per   cento
          dell'indennita' prevista per un comune  avente  popolazione
          pari alla popolazione dell'unione di comuni, del  consorzio
          fra enti locali o alla popolazione montana della  comunita'
          montana; 
              d) definizione di speciali indennita' di  funzione  per
          gli amministratori delle citta' metropolitane in  relazione
          alle particolari funzioni ad esse assegnate; 
              e). 
              f)  previsione  dell'integrazione  dell'indennita'  dei
          sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato,  con
          una somma pari a  una  indennita'  mensile,  spettante  per
          ciascun anno di mandato. 
              9.  Su  richiesta  della  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali  si  puo'  procedere  alla  revisione  del
          decreto ministeriale di cui al  comma  8  con  la  medesima
          procedura ivi indicata. 
              10. Il decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  8  e'
          rinnovato ogni tre  anni  ai  fini  dell'adeguamento  della
          misura delle indennita' e dei  gettoni  di  presenza  sulla
          base  della  media  degli  indici  annuali  dell'ISTAT   di
          variazione del costo della  vita  applicando,  alle  misure
          stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
          nel biennio nell'indice  dei  prezzi  al  consumo  rilevata
          dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  relativa
          al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
          del biennio. 
              11.  La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  e'
          comunque  subordinata  alla  effettiva  partecipazione  del
          consigliere a consigli e  commissioni;  il  regolamento  ne
          stabilisce termini e modalita'". 
              "86. Oneri previdenziali, assistenziali e  assicurativi
          e disposizioni fiscali e assicurative. 
              1. L'amministrazione locale prevede a  proprio  carico,
          dandone comunicazione tempestiva ai datori  di  lavoro,  il
          versamento  degli  oneri  assistenziali,  previdenziali   e
          assicurativi ai rispettivi istituti per i  sindaci,  per  i
          presidenti di provincia,  per  i  presidenti  di  comunita'
          montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali,
          per gli assessori  provinciali  e  per  gli  assessori  dei
          comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,  per  i
          presidenti  dei  consigli  dei   comuni   con   popolazione
          superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei  consigli
          provinciali  che  siano  collocati   in   aspettativa   non
          retribuita ai sensi del presente testo unico.  La  medesima
          disposizione si  applica  per  i  presidenti  dei  consigli
          circoscrizionali nei casi in cui il  comune  abbia  attuato
          nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e
          per  i  presidenti  delle  aziende  anche  consortili  fino
          all'approvazione  della  riforma  in  materia  di   servizi
          pubblici locali che si trovino  nelle  condizioni  previste
          dall'articolo 81. 
              2. Agli amministratori locali che non siano  lavoratori
          dipendenti e che rivestano le cariche di  cui  al  comma  1
          l'amministrazione  locale  provvede,  allo  stesso   titolo
          previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria
          annuale,  versata  per  quote  mensili.  Con  decreto   dei
          Ministri  dell'interno,  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale e del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica sono stabiliti i criteri  per  la  determinazione
          delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per
          i  lavoratori   dipendenti,   da   conferire   alla   forma
          pensionistica presso la quale il soggetto  era  iscritto  o
          continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. 
              3.  L'amministrazione  locale  provvede,  altresi',   a
          rimborsare  al  datore  di  lavoro  la  quota  annuale   di
          accantonamento per l'indennita' di fine  rapporto  entro  i
          limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua  da
          parte  dell'ente  e  per  l'eventuale  residuo   da   parte
          dell'amministratore. 
              4. Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26,  comma
          1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              5. I comuni, le  province,  le  comunita'  montane,  le
          unioni di comuni e  i  consorzi  fra  enti  locali  possono
          assicurare  i  propri  amministratori   contro   i   rischi
          conseguenti all'espletamento del loro mandato. 
              6.  Al  fine  di  conferire  certezza  alla   posizione
          previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari  dei
          benefici di  cui  al  comma  1  e'  consentita  l'eventuale
          ripetizione  degli  oneri  assicurativi,  assistenziali   e
          previdenziali,  entro  cinque  anni  dalla  data  del  loro
          versamento, se precedente alla data di  entrata  in  vigore
          della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed  entro  tre  anni  se
          successiva". 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  77  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 77. Definizione di amministratore locale. 
              1. La Repubblica tutela il diritto  di  ogni  cittadino
          chiamato    a    ricoprire    cariche    pubbliche    nelle
          amministrazioni degli enti locali ad espletare il  mandato,
          disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari
          ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi  e
          nei limiti previsti dalla legge. 
              2.  Il  presente  capo  disciplina  il   regime   delle
          aspettative,  dei  permessi  e   delle   indennita'   degli
          amministratori degli enti  locali.  Per  amministratori  si
          intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
          metropolitani, i presidenti delle province,  i  consiglieri
          dei  comuni  anche  metropolitani  e  delle   province,   i
          componenti   delle   giunte   comunali,   metropolitane   e
          provinciali,   i   presidenti   dei   consigli    comunali,
          metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri  e
          gli assessori delle comunita' montane, i  componenti  degli
          organi delle unioni di  comuni  e  dei  consorzi  fra  enti
          locali,   nonche'   i   componenti    degli    organi    di
          decentramento". 
              Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 80. Oneri per permessi retribuiti. 
              1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e  4
          dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore  dal  datore
          di  lavoro.  Gli  oneri  per  i  permessi  retribuiti   dei
          lavoratori  dipendenti  da  privati  o  da  enti   pubblici
          economici sono a  carico  dell'ente  presso  il  quale  gli
          stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche  di  cui
          all'articolo  79.  L'ente,  su  richiesta  documentata  del
          datore di lavoro,  e'  tenuto  a  rimborsare  quanto  dallo
          stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni,  per
          le ore o giornate di effettiva assenza del  lavoratore.  Il
          rimborso viene effettuato  dall'ente  entro  trenta  giorni
          dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta
          sul valore aggiunto ai sensi  dell'articolo  8,  comma  35,
          della legge 11 marzo 1988, n. 67". 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  38  del
          citato decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "7. Le sedute del consiglio e  delle  commissioni  sono
          pubbliche salvi i casi  previsti  dal  regolamento  e,  nei
          comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,  si  tengono
          preferibilmente in un arco temporale  non  coincidente  con
          l'orario di lavoro dei partecipanti". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  48  del
          citato decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "1. La  Giunta  collabora  con  il  sindaco  o  con  il
          presidente della provincia nel governo del comune  o  della
          provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei
          comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le  riunioni
          della  giunta  si  tengono  preferibilmente  in   un   arco
          temporale  non  coincidente  con  l'orario  di  lavoro  dei
          partecipanti". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  79  del
          citato decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come
          modificato dalla presente legge: 
              1.  I  lavoratori  dipendenti,  pubblici   e   privati,
          componenti    dei    consigli    comunali,     provinciali,
          metropolitani, delle comunita' montane e  delle  unioni  di
          comuni, nonche' dei consigli  circoscrizionali  dei  comuni
          con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto
          di  assentarsi  dal  servizio  per  il  tempo  strettamente
          necessario per la  partecipazione  a  ciascuna  seduta  dei
          rispettivi consigli e per il raggiungimento  del  luogo  di
          suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano  in
          orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto  di  non
          riprendere  il  lavoro  prima  delle  ore  8   del   giorno
          successivo; nel caso  in  cui  i  lavori  dei  consigli  si
          protraggano  oltre  la   mezzanotte,   hanno   diritto   di
          assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo fiscale municipale), come modificato
          dalla presente legge: 
              "7.  Previo  accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi  dell'articolo  9
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
          al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
          al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune  ove
          sono ubicati  gli  immobili  oggetto  di  imposizione.  Nel
          riparto si tiene conto della determinazione dei  fabbisogni
          standard, ove effettuata,  nonche',  sino  al  2013,  anche
          della necessita' che una quota pari al 30 per  cento  della
          dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in  base
          al numero dei residenti. Ai fini della  determinazione  del
          Fondo sperimentale di cui al comma 3  non  si  tiene  conto
          delle  variazioni  di   gettito   prodotte   dall'esercizio
          dell'autonomia  tributaria.  Ai  fini  del   raggiungimento
          dell'accordo  lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso   alla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  entro  il  15
          ottobre. In caso di mancato accordo entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente, il decreto di cui  al  primo  periodo
          puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
          del presente provvedimento, il termine per l'accordo  scade
          il quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
          forma  associata  le   funzioni   fondamentali   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per i comuni  il  cui
          territorio coincide integralmente con quello di una o  piu'
          isole sono, in ogni caso, stabilite  modalita'  di  riparto
          differenziate,   forfettizzate   e   semplificate,   idonee
          comunque ad assicurare che sia  ripartita,  in  favore  dei
          predetti enti, una quota non  inferiore  al  20  per  cento
          della dotazione del fondo al netto della quota del  30  per
          cento di cui al secondo periodo del presente comma". 
              Per il riferimento normativo al decreto legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, vedasi in note all'articolo 14. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  227  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 227. Rendiconto della gestione. 
              1. La dimostrazione dei risultati di  gestione  avviene
          mediante il rendiconto, il quale  comprende  il  conto  del
          bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. 
              2. Il rendiconto e' deliberato  dall'organo  consiliare
          dell'ente entro il 30 aprile dell'anno  successivo,  tenuto
          motivatamente  conto   della   relazione   dell'organo   di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal  regolamento.  Il  rendiconto  deliberato  e'   inviato
          all'organo  regionale  di  controllo  ai  sensi  e  con  le
          modalita' di cui all'articolo 133. 
              3. Per le province, le citta' metropolitane,  i  comuni
          con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i  cui
          rendiconti si  chiudono  in  disavanzo  ovvero  rechino  la
          indicazione di debiti  fuori  bilancio,  il  rendiconto  e'
          presentato alla Sezione Enti locali della Corte  dei  conti
          per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge  22
          dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1982, n. 51, e  successive  modifiche  ed
          integrazioni. 
              4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e
          7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento
          dei  conti  pubblici,  la  Sezione   Enti   locali   potra'
          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali. 
              5. Sono allegati al rendiconto: 
              a)  la   relazione   dell'organo   esecutivo   di   cui
          all'articolo 151, comma 6; 
              b)  la  relazione  dei  revisori  dei  conti   di   cui
          all'articolo 239, comma 1, lettera d); 
              c) l'elenco dei residui attivi e passivi  distinti  per
          anno di provenienza. 
              6. Gli  enti  locali  di  cui  all'articolo  2  inviano
          telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto
          completo di allegati, le informazioni relative al  rispetto
          del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati  del
          conto  preventivo  e   consuntivo.   Tempi,   modalita'   e
          protocollo di comunicazione per la trasmissione  telematica
          dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la
          Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte  dei
          conti". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.   281(Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art.3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive". 
              Si riporta il testo del comma 32 dell'articolo  14  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato
          dalla presente legge: 
              "32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28  e
          29, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  i  comuni  con
          popolazione  inferiore  a  30.000  abitanti   non   possono
          costituire societa'. Entro il 31  dicembre  2012  i  comuni
          mettono in liquidazione le societa'  gia'  costituite  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  ovvero  ne
          cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
          periodo non si applicano ai comuni con popolazione  fino  a
          30.000  abitanti  nel  caso  in  cui   le   societa'   gia'
          costituite: 
              a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio  in  utile
          negli ultimi tre esercizi; 
              b)  non  abbiano  subito,  nei   precedenti   esercizi,
          riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; 
              c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
          di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia  stato
          gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle  perdite
          medesime. 
              La disposizione di cui al presente comma non si applica
          alle societa',  con  partecipazione  paritaria  ovvero  con
          partecipazione  proporzionale  al  numero  degli  abitanti,
          costituite da piu' comuni la  cui  popolazione  complessiva
          superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
          tra  30.000  e  50.000   abitanti   possono   detenere   la
          partecipazione di una sola societa'; entro il  31  dicembre
          2011 i predetti comuni mettono  in  liquidazione  le  altre
          societa' gia' costituite". 
              Si riporta il testo del comma 186 dell'articolo 2 della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010): 
              "186. Al fine del coordinamento della finanza  pubblica
          e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
          adottare le seguenti misure: 
              a)  soppressione  della  figura  del  difensore  civico
          comunale di cui all' articolo  11  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Le  funzioni  del
          difensore  civico  comunale  possono   essere   attribuite,
          mediante apposita convenzione, al  difensore  civico  della
          provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In
          tale  caso  il  difensore  civico  provinciale  assume   la
          denominazione di  «difensore  civico  territoriale»  ed  e'
          competente a garantire l'imparzialita' e il buon  andamento
          della  pubblica  amministrazione,  segnalando,   anche   di
          propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
          i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; 
              b) soppressione delle circoscrizioni  di  decentramento
          comunale di cui all' articolo 17 del citato testo unico  di
          cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  e  successive
          modificazioni, tranne che  per  i  comuni  con  popolazione
          superiore  a  250.000  abitanti,  che  hanno  facolta'   di
          articolare il loro territorio  in  circoscrizioni,  la  cui
          popolazione  media  non  puo'  essere  inferiore  a  30.000
          abitanti; e' fatto salvo il comma 5  dell'articolo  17  del
          Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              c)  possibilita'  di  delega  da  parte   del   sindaco
          dell'esercizio di  proprie  funzioni  a  non  piu'  di  due
          consiglieri, in alternativa alla  nomina  degli  assessori,
          nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti; 
              d) soppressione della figura  del  direttore  generale,
          tranne che nei comuni con popolazione superiore  a  100.000
          abitanti; 
              e) soppressione dei consorzi di funzioni tra  gli  enti
          locali, ad eccezione dei  bacini  imbriferi  montani  (BIM)
          costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
          indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni
          delle funzioni gia' esercitate  dai  consorzi  soppressi  e
          delle relative risorse e  con  successione  dei  comuni  ai
          medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e  ad  ogni
          altro effetto". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (  Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3.): 
              "Art.   8.   Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo. 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112". 
              Per il riferimento  al  testo  dell'articolo  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, vedasi in note all'articolo 14.