Art. 16 
 
 
               Disposizioni urgenti per la continuita' 
                      dei servizi di trasporto 
 
  1. Al fine di garantire la continuita'  del  servizio  pubblico  di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e  di  Como,  alla  Gestione
governativa navigazione  laghi  sono  attribuite,  per  l'anno  2012,
risorse pari a euro 6.000.000,00.  Le  maggiori  risorse  di  cui  al
presente  comma  sono  destinate  al  finanziamento  delle  spese  di
esercizio per la gestione dei  servizi  di  navigazione  lacuale.  E'
comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,  quarto  comma,
della legge 18 luglio 1957, n. 614. 
  2. Per la prosecuzione  del  servizio  intermodale  dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus,  e'  autorizzata,
per l'anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00. 
  3. Al fine di garantire il contributo dovuto, per l'anno 2012,  per
l'esercizio della  Funivia  Savona-San  Giuseppe,  in  concessione  a
Funivie S.p.A, e' autorizzata, per l'anno  2012,  la  spesa  di  euro
5.000.000,00. 
  4. Al fine di  consentire  l'attivazione  delle  procedure  per  il
trasferimento della proprieta' sociale  dello  Stato  delle  Ferrovie
della  Calabria  s.r.l.  e  delle  Ferrovie  del  Sud-Est  e  Servizi
Automobilistici  s.r.l.,  rispettivamente  alle  Regioni  Calabria  e
Puglia, nonche' per  garantire  il  raggiungimento  di  obiettivi  di
efficientamento e  razionalizzazione  della  gestione  aziendale,  e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a  condizione
che entro (( novanta )) giorni dalla data di  entrata  in  vigore  ((
della legge di conversione del presente decreto )) siano sottoscritti
con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento  entro
il 31 dicembre 2012. (( A seguito del trasferimento della  proprieta'
sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri  necessari  per
la regolazione delle partite debitorie delle societa' di cui al primo
periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro  100
milioni, per ciascuna regione, le risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione ad esse assegnate. Per la regione Calabria, le risorse di
cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del
piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n.  62/2011  del  3
agosto 2011, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  304  del  31
dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono  essere  corredati
di  una  dettagliata  ricognizione  della  situazione   debitoria   e
creditoria delle societa' trasferite. 
  4-bis. All'articolo 1, comma  1031,  lettera  b),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «tranviarie e filoviarie» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche'  per  l'acquisto  di  unita'  navali
destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via  marittima,
lagunare, lacuale e fluviale». )) 
  5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma
22,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  per  l'attuazione
delle misure relative alla  razionalizzazione  e  al  riordino  delle
societa' partecipate regionali, recate dal piano  di  stabilizzazione
finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  20  marzo  2012,  al  fine  di
consentire l'efficace realizzazione del processo di  separazione  tra
l'esercizio del trasporto  ferroviario  regionale  e  la  proprieta',
gestione  e  manutenzione   della   rete,   anche   in   applicazione
dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14   settembre   2011,   n.   148,
salvaguardando i livelli essenziali delle  prestazioni  e  la  tutela
dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore
del presente decreto-legge, una ricognizione  della  consistenza  dei
debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto  regionale
ferroviario (( e delle societa'  capogruppo  )).  Nei  successivi  60
giorni, sulla base delle risultanze dello  stato  dei  debiti  e  dei
crediti, il Commissario elabora un piano  di  rientro  dal  disavanzo
accertato  e  un  piano  dei  pagamenti,  alimentato  dalle   risorse
regionali  disponibili  in  bilancio  e  dalle  entrate   conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9,  della  durata
massima di 60 mesi,  da  sottoporre  all'approvazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia  e
delle finanze. Il piano di rientro dovra' individuare gli  interventi
necessari  al  perseguimento  delle  finalita'   sopra   indicate   e
all'equilibrio  economico  delle  suddette   societa',   nonche'   le
necessarie   azioni   di   riorganizzazione,    riqualificazione    o
potenziamento del sistema di mobilita' regionale su ferro. 
  6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5  ed
al fine di garantire la continuita' dell'erogazione  dei  servizi  di
trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa  vigente  e
con  le  risorse  disponibili  allo  scopo  a  carico  del   bilancio
regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario  ad  assicurare
lo svolgimento della gestione del  servizio  da  parte  di  un  unico
gestore  a  livello  di  ambito  o  bacino   territoriale   ottimale,
coincidente con il territorio della Regione, ai  sensi  dell'articolo
4,  comma  32,  lettera  a),  del  decreto-legge  n.  138  del  2011,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  148   del   2011,
garantendo in ogni caso il principio di separazione tra  la  gestione
del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture. 
  (( 6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute  negli
articoli 2502-bis e 2503 del codice civile. 
  6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti,  adottati  dalle
societa' di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano
di stabilizzazione finanziaria  della  regione  Campania  di  cui  al
medesimo comma 5,  da  cui  derivano  incrementi  di  spesa  rispetto
all'anno 2010, ove in contrasto  con  le  prescrizioni  del  predetto
piano o, in ogni caso, non strettamente  necessari  al  proseguimento
dello stesso. 
  6-quater. Per le attivita' di  cui  ai  commi  da  5  a  6-ter,  il
Commissario puo' costituire una struttura di supporto, definendone  i
compiti e le modalita' operative, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. )) 
  7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di  cui  al
comma 5 e  l'efficienza  e  continuita'  del  servizio  di  trasporto
secondo le modalita' di cui al comma 6, per un  periodo  di  12  mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  non
possono  essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive,  anche
concorsuali, nei confronti delle societa' a partecipazione  regionale
esercenti  il  trasporto  ferroviario  regionale  ed  i  pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli  enti  debitori  e  i  terzi
pignorati, i quali possono disporre  delle  somme  per  le  finalita'
istituzionali delle  stesse  societa'.  I  relativi  debiti  insoluti
producono, nel suddetto periodo di dodici  mesi,  esclusivamente  gli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del  codice  civile,  fatti
salvi gli accordi tra le  parti  che  prevedono  tassi  di  interesse
inferiori. 
  8. E' istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un tavolo tecnico, (( senza nuovi o maggiori oneri  ))  per
la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali  per  la
disamina, in prima istanza, della  documentazione  pervenuta  per  la
stipula e la successiva sottoscrizione dell'accordo  di  approvazione
dei piani  di  cui  al  comma  5,  sottoscritto  dai  Ministri  delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e  dal
Presidente della Regione. 
  9. A copertura dei debiti del sistema  di  trasporto  regionale  su
ferro, nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica  e  previa
approvazione dei piani di cui al comma 5, la  Regione  Campania  puo'
utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE  n.  1/2009  del  6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16  giugno
2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di  200  milioni
di euro. A decorrere  dall'anno  2013,  subordinatamente  al  mancato
verificarsi  dei  presupposti  per  l'aumento  delle  misure  di  cui
all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  il
predetto aumento automatico e' destinato alla ulteriore copertura del
piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere  dal  medesimo  anno,
per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in
cui si verifichino i presupposti per l'aumento delle  misure  di  cui
all'articolo 2, comma 86, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
l'incremento nelle misure  fisse  ivi  previsto  e'  raddoppiato.  Il
Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia  e
delle finanze e  all'Agenzia  delle  entrate,  il  verificarsi  delle
condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico. 
  10. I termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  consuntivi  delle
societa' di cui al comma 5  sono  differiti  al  sessantesimo  giorno
successivo all'approvazione dei piani di cui allo stesso comma 5. 
  (( 10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi  certi  del
progetto definitivo del prolungamento  a  nord  dell'autostrada  A31,
gia' compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T),  secondo
le procedure di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  e  alla
relativa normativa di attuazione, l'intesa generale  quadro  prevista
dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
          18 luglio 1957, n.614 (Sistemazione dei servizi pubblici di
          linea di navigazione sui laghi  Maggiore,  di  Garda  e  di
          Como): 
              «4.  Gli  utili  di  gestione  risultanti   dal   conto
          economico   sono   versati   allo   stato   di   previsione
          dell'entrata dello Stato.». 
              -  La  delibera  CIPE  3  agosto   2011,   n.   62/2011
          (Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di
          rilievo  nazionale  ed  interregionale   e   di   rilevanza
          strategica regionale per l'attuazione del  piano  nazionale
          per il Sud. (Deliberazione n. 62/2011), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  1031,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.296  (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «1031. Al fine di realizzare una migliore  correlazione
          tra  lo  sviluppo  economico,  l'assetto   territoriale   e
          l'organizzazione dei trasporti e favorire  il  riequilibrio
          modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto
          pubblico locale attraverso  il  miglioramento  dei  servizi
          offerti, e' istituito presso il Ministero dei trasporti  un
          fondo  per  gli  investimenti  destinato  all'acquisto   di
          veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
          autorizzata la spesa di 100 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009,  e'  destinato  a  contributi
          nella misura massima del 75 per cento: 
              a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai
          servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e  9
          del  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  e
          successive modificazioni; 
              b) per l'acquisto di veicoli  destinati  a  servizi  su
          linee metropolitane, tranviarie e filoviarie,  nonche'  per
          l'acquisto di unita' navali destinate al trasporto pubblico
          locale effettuato per via marittima,  lagunare,  lacuale  e
          fluviale; 
              c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale
          o ad alimentazione non convenzionale. 
              c-bis) per l'acquisto di elicotteri  e  di  idrovolanti
          destinati ad  un  servizio  minimo  di  trasporto  pubblico
          locale per garantire collegamenti con isole minori  con  le
          quali esiste un fenomeno di pendolarismo; 
              c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere  a)
          e b) e' riservato almeno il 50 per  cento  della  dotazione
          del fondo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14,  comma  22,  del
          decreto  legge  31  maggio  2010,  n.78,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art.  14  (Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali) 
              (Omissis) 
              22. Il Presidente  della  Regione,  nella  qualita'  di
          commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
          finanziaria; il piano e'  sottoposto  all'approvazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa  con
          la regione interessata, nomina uno  o  piu'  commissari  ad
          acta  di  qualificate  e  comprovate  professionalita'   ed
          esperienza  per  l'adozione  e  l'attuazione   degli   atti
          indicati nel piano. Tra gli interventi indicati  nel  piano
          la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
          termovalorizzatore di  Acerra  anche  mediante  l'utilizzo,
          previa delibera  del  CIPE,  della  quota  regionale  delle
          risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto legge 13
          agosto 2011, n.138, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori  misure  urgenti
          per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo): 
              «Art.  4  (Adeguamento  della  disciplina  dei  servizi
          pubblici locali al referendum  popolare  e  alla  normativa
          dall'Unione europea) 
              1. Gli  enti  locali,  nel  rispetto  dei  principi  di
          concorrenza,  di  liberta'  di  stabilimento  e  di  libera
          prestazione dei servizi, dopo aver individuato i  contenuti
          specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,
          verificano   la    realizzabilita'    di    una    gestione
          concorrenziale dei servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
          economica,   di   seguito   "servizi   pubblici    locali",
          liberalizzando    tutte     le     attivita'     economiche
          compatibilmente con le caratteristiche di  universalita'  e
          accessibilita' del servizio e limitando, negli altri  casi,
          l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,
          in base ad una analisi di  mercato,  la  libera  iniziativa
          economica  privata  non  risulti  idonea  a  garantire   un
          servizio rispondente ai bisogni della comunita'. 
              2. All'esito della verifica di cui al  comma  1  l'ente
          adotta  una  delibera  quadro  che  illustra  l'istruttoria
          compiuta  ed  evidenzia,  per  i  settori  sottratti   alla
          liberalizzazione, le ragioni della decisione e  i  benefici
          per la comunita' locale derivanti dal  mantenimento  di  un
          regime di esclusiva del servizio. Con  la  stessa  delibera
          gli  enti  locali  valutano  l'opportunita'  di   procedere
          all'affidamento simultaneo con gara di  una  pluralita'  di
          servizi pubblici  locali  nei  casi  in  cui  possa  essere
          dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. 
              3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore
          a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2  nel  caso
          di attribuzione  di  diritti  di  esclusiva  se  il  valore
          economico del servizio  e'  pari  o  superiore  alla  somma
          complessiva di 200.000  euro  annui  e'  trasmessa  per  un
          parere obbligatorio all'Autorita' garante della concorrenza
          e del mercato, che puo' pronunciarsi entro sessanta giorni,
          sulla base dell'istruttoria  svolta  dall'ente  locale,  in
          merito  all'esistenza  di  ragioni  idonee  e   sufficienti
          all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza
          della  scelta  eventuale   di   procedere   all'affidamento
          simultaneo con gara di una pluralita' di  servizi  pubblici
          locali. Decorso inutilmente il termine di  cui  al  periodo
          precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di
          cui al comma 2. La delibera e il parere sono resi  pubblici
          sul sito internet, ove presente, e con ulteriori  modalita'
          idonee. 
              4. L'invio all'Autorita' garante  della  concorrenza  e
          del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica  di
          cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro  di
          cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto   e   poi
          periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli  enti
          locali. La delibera quadro di cui al comma  2  e'  comunque
          adottata prima di procedere al conferimento  e  al  rinnovo
          della gestione dei  servizi,  entro  novanta  giorni  dalla
          trasmissione  del  parere   all'Autorita'   garante   della
          concorrenza e  del  mercato.  In  assenza  della  delibera,
          l'ente  locale  non  puo'  procedere  all'attribuzione   di
          diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo. 
              5.  Gli  enti  locali,  per  assicurare   agli   utenti
          l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto  la
          produzione di beni e attivita' rivolte  a  realizzare  fini
          sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
          comunita'   locali,   definiscono   preliminarmente,    ove
          necessario, gli obblighi di servizio  pubblico,  prevedendo
          le  eventuali   compensazioni   economiche   alle   aziende
          esercenti i servizi  stessi,  tenendo  conto  dei  proventi
          derivanti dalle tariffe e nei limiti  della  disponibilita'
          di bilancio destinata allo scopo. 
              6.  All'attribuzione  di  diritti   di   esclusiva   ad
          un'impresa incaricata della gestione  di  servizi  pubblici
          locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'art.
          9 della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  e  successive
          modificazioni. 
              7. I  soggetti  gestori  di  servizi  pubblici  locali,
          qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi  da
          quelli in cui sono titolari di diritti di  esclusiva,  sono
          soggetti alla disciplina prevista dall'art. 8, commi  2-bis
          e  2-quater,  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  e
          successive modificazioni. 
              8. Nel caso in  cui  l'ente  locale,  a  seguito  della
          verifica   di   cui   al   comma   1,   intende   procedere
          all'attribuzione di diritti di esclusiva,  il  conferimento
          della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore
          di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite
          individuati  mediante  procedure  competitive  ad  evidenza
          pubblica,  nel  rispetto  dei  principi  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea e dei  principi  generali
          relativi ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei
          principi  di  economicita',   imparzialita',   trasparenza,
          adeguata  pubblicita',  non  discriminazione,  parita'   di
          trattamento, mutuo riconoscimento  e  proporzionalita'.  Le
          medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard
          qualitativi,    quantitativi,    ambientali,    di     equa
          distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti  dalla
          legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore
          o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti. 
              9. Le societa' a capitale interamente pubblico  possono
          partecipare  alle   procedure   competitive   ad   evidenza
          pubblica,  sempre  che  non  vi  siano  specifici   divieti
          previsti dalla legge. 
              10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati  membri
          dell'Unione europea, possono essere ammesse alle  procedure
          competitive  ad  evidenza  pubblica  per  l'affidamento  di
          servizi pubblici locali a  condizione  che  documentino  la
          possibilita' per le imprese italiane  di  partecipare  alle
          gare indette negli Stati di provenienza  per  l'affidamento
          di omologhi servizi. 
              11.  Al  fine  di  promuovere  e  proteggere  l'assetto
          concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara  o
          la lettera di invito relative  alle  procedure  di  cui  ai
          commi 8, 9, 10: 
              a) esclude che la  disponibilita'  a  qualunque  titolo
          delle  reti,  degli  impianti  e  delle   altre   dotazioni
          patrimoniali   non   duplicabili   a   costi    socialmente
          sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del  servizio
          possa costituire elemento discriminante per la  valutazione
          delle offerte dei concorrenti; 
              b) assicura che i requisiti  tecnici  ed  economici  di
          partecipazione   alla   gara   siano   proporzionati   alle
          caratteristiche  e  al  valore  del  servizio  e   che   la
          definizione dell'oggetto  della  gara  garantisca  la  piu'
          ampia  partecipazione  e  il  conseguimento  di   eventuali
          economie di scala e di gamma; 
              b-bis)  prevede  l'impegno  del  soggetto   gestore   a
          conseguire economie di gestione con riferimento  all'intera
          durata programmata dell'affidamento,  e  prevede  altresi',
          tra gli elementi di  valutazione  dell'offerta,  la  misura
          delle  anzidette  economie  e  la  loro  destinazione  alla
          riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti  ed  al
          finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi
          di efficientamento relativi al personale; 
              c) indica, ferme restando le discipline di settore,  la
          durata dell'affidamento commisurata alla consistenza  degli
          investimenti in  immobilizzazioni  materiali  previsti  nei
          capitolati di gara a carico del soggetto gestore.  In  ogni
          caso la durata dell'affidamento non puo'  essere  superiore
          al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti; 
              d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione
          o   di   collaborazione   tra   soggetti   che   possiedono
          singolarmente  i  requisiti   tecnici   ed   economici   di
          partecipazione  alla  gara,  qualora,  in  relazione   alla
          prestazione  oggetto  del  servizio,  l'aggregazione  o  la
          collaborazione sia idonea a  produrre  effetti  restrittivi
          della concorrenza sulla base  di  un'oggettiva  e  motivata
          analisi che tenga conto di struttura, dimensione  e  numero
          degli operatori del mercato di riferimento; 
              e)  prevede  che  la  valutazione  delle  offerte   sia
          effettuata da una commissione nominata dall'ente  affidante
          e composta da soggetti esperti nella specifica materia; 
              f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione
          dei beni di cui  al  comma  29,  e  per  la  determinazione
          dell'eventuale importo  spettante  al  gestore  al  momento
          della scadenza o della cessazione anticipata della gestione
          ai sensi del comma 30; 
              g) prevede l'adozione di carte dei servizi al  fine  di
          garantire trasparenza informativa e qualita' del servizio; 
              g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti
          ai nuovi aggiudicatari del servizio,  prevedendo,  tra  gli
          elementi  di  valutazione   dell'offerta,   l'adozione   di
          strumenti di tutela dell'occupazione. 
              12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10  e
          11, nel caso di  procedure  aventi  ad  oggetto,  al  tempo
          stesso,  la  qualita'  di  socio,  al  quale  deve   essere
          conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento,
          e l'attribuzione di specifici  compiti  operativi  connessi
          alla gestione del servizio, il bando di gara o  la  lettera
          di invito assicura che: 
              a) i criteri di valutazione  delle  offerte  basati  su
          qualita' e corrispettivo del servizio prevalgano  di  norma
          su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie; 
              b) il socio privato selezionato  svolga  gli  specifici
          compiti operativi connessi alla gestione del  servizio  per
          l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non  si
          verifica, si proceda a un nuovo affidamento; 
              c) siano previsti criteri e modalita'  di  liquidazione
          del socio privato alla cessazione della gestione. 
              13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10,  11
          e  12  se  il  valore  economico   del   servizio   oggetto
          dell'affidamento e' pari o inferiore alla somma complessiva
          di 200.000 euro annui, l'affidamento puo' avvenire a favore
          di societa' a capitale interamente  pubblico  che  abbia  i
          requisiti  richiesti  dall'ordinamento   europeo   per   la
          gestione  cosiddetta  «in  house».  Al  fine  di  garantire
          l'unitarieta' del  servizio  oggetto  dell'affidamento,  e'
          fatto divieto di procedere al  frazionamento  del  medesimo
          servizio e del relativo affidamento. 
              14.  Le  societa'  cosiddette  «in  house»  affidatarie
          dirette della gestione  di  servizi  pubblici  locali  sono
          assoggettate al patto  di  stabilita'  interno  secondo  le
          modalita' definite, con il concerto del  Ministro  per  gli
          Affari Regionali, in sede di attuazione dell'art. 18, comma
          2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
          con  legge  6   agosto   2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da
          parte dei soggetti indicati al periodo  precedente  al  cui
          capitale partecipano, dei vincoli derivanti  dal  patto  di
          stabilita' interno. 
              15. Le societa' cosiddette «in house» e le  societa'  a
          partecipazione mista pubblica  e  privata,  affidatarie  di
          servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di  beni
          e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 
              16. L'art. 32, comma  3,  del  decreto  legislativo  12
          aprile  2006,   n.   163,   e   successive   modificazioni,
          limitatamente alla gestione del servizio per  il  quale  le
          societa' di cui al comma 1, lettera c), del  medesimo  art.
          sono state specificamente  costituite,  si  applica  se  la
          scelta del socio privato  e'  avvenuta  mediante  procedure
          competitive  ad  evidenza  pubblica  le  quali  abbiano  ad
          oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'   di   socio   e
          l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
          gestione del servizio. Restano ferme  le  altre  condizioni
          stabilite dall'art. 32,  comma  3,  numeri  2)  e  3),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. 
              17. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18,  comma
          2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   le
          societa' a partecipazione pubblica che  gestiscono  servizi
          pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri
          e modalita' per il reclutamento  del  personale  e  per  il
          conferimento degli incarichi nel rispetto dei  principi  di
          cui al comma 3 dell'art.  35  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165.  Fino  all'adozione   dei   predetti
          provvedimenti,   e'   fatto   divieto   di   procedere   al
          reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il
          presente comma non si  applica  alle  societa'  quotate  in
          mercati regolamentati. 
              18. In caso di affidamento della gestione  dei  servizi
          pubblici locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti
          i casi in cui il capitale sociale del soggetto  gestore  e'
          partecipato dall'ente locale  affidante,  la  verifica  del
          rispetto del contratto di servizio nonche'  ogni  eventuale
          aggiornamento e  modifica  dello  stesso  sono  sottoposti,
          secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente  locale,
          alla  vigilanza  dell'organo  di  revisione  di  cui   agli
          articoli 234 e seguenti del decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme  le
          disposizioni contenute nelle discipline di settore  vigenti
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              19. Gli amministratori, i dirigenti  e  i  responsabili
          degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonche'  degli
          altri  organismi  che  espletano   funzioni   di   stazione
          appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo  di
          servizi pubblici locali,  non  possono  svolgere  incarichi
          inerenti la gestione dei  servizi  affidati  da  parte  dei
          medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso  in
          cui le dette  funzioni  sono  state  svolte  nei  tre  anni
          precedenti  il  conferimento  dell'incarico   inerente   la
          gestione dei servizi pubblici locali. Alle societa' quotate
          nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita
          dagli organismi di controllo competenti. 
              20. Il divieto di cui  al  comma  19  opera  anche  nei
          confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro  il
          quarto grado  dei  soggetti  indicati  allo  stesso  comma,
          nonche' nei confronti  di  coloro  che  prestano,  o  hanno
          prestato  nel  triennio  precedente,  a  qualsiasi   titolo
          attivita' di consulenza o collaborazione  in  favore  degli
          enti locali o dei soggetti che hanno affidato  la  gestione
          del servizio pubblico locale. 
              21.  Non  possono  essere  nominati  amministratori  di
          societa' partecipate da enti locali coloro che nei tre anni
          precedenti  alla  nomina  hanno  ricoperto  la  carica   di
          amministratore, di cui all'art. 77 del decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e successive  modificazioni,  negli
          enti  locali  che  detengono  quote  di  partecipazione  al
          capitale della stessa societa'. 
              22.  I  componenti  della  commissione  di   gara   per
          l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non
          devono aver svolto  ne'  svolgere  alcun'altra  funzione  o
          incarico  tecnico  o  amministrativo   relativamente   alla
          gestione del servizio di cui si tratta. 
              23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,
          la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non
          possono essere nominati  componenti  della  commissione  di
          gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da
          parte del medesimo ente locale. 
              24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
          coloro che, in qualita' di  componenti  di  commissioni  di
          gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in
          sede   giurisdizionale   con    sentenza    non    sospesa,
          all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
              25. Si applicano ai  componenti  delle  commissioni  di
          gara le cause  di  astensione  previste  dall'art.  51  del
          codice di procedura civile. 
              26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa'
          partecipata dall'ente locale che la  indice,  i  componenti
          della commissione di gara non possono essere ne' dipendenti
          ne' amministratori dell'ente locale stesso. 
              27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal
          19 al 26 si applicano  alle  nomine  e  agli  incarichi  da
          conferire successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              28. Ferma restando la proprieta' pubblica  delle  reti,
          la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 
              29. Alla scadenza della gestione del servizio  pubblico
          locale  o  in  caso  di  sua  cessazione   anticipata,   il
          precedente gestore  cede  al  gestore  subentrante  i  beni
          strumentali e le loro pertinenze necessari, in  quanto  non
          duplicabili  a  costi  socialmente  sostenibili,   per   la
          prosecuzione del servizio, come individuati, ai  sensi  del
          comma  11,  lettera  f),  dall'ente  affidante,  a   titolo
          gratuito e liberi da pesi e gravami. 
              30. Se, al momento della cessazione della  gestione,  i
          beni  di  cui  al  comma  29  non  sono  stati  interamente
          ammortizzati,  il  gestore   subentrante   corrisponde   al
          precedente gestore un  importo  pari  al  valore  contabile
          originario non ancora ammortizzato, al netto  di  eventuali
          contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
          Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di
          settore, anche regionali, vigenti alla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   nonche'   restano   salvi
          eventuali diversi accordi  tra  le  parti  stipulati  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto. 
              31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel  bando
          o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il
          successivo  affidamento  del  servizio  pubblico  locale  a
          seguito della scadenza o della cessazione anticipata  della
          gestione. 
              32. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14,  comma
          32, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
          modificato dall'art. 1, comma 117, della legge 13  dicembre
          2010,  n.  220,  e  successive  modificazioni,  il   regime
          transitorio  degli  affidamenti  non  conformi   a   quanto
          stabilito dal presente decreto e' il seguente: 
              a) gli affidamenti diretti relativi a  servizi  il  cui
          valore economico sia superiore alla somma di cui  al  comma
          13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma,
          nonche' gli affidamenti diretti che non rientrano nei  casi
          di  cui  alle  successive  lettere  da  b)  a  d)  cessano,
          improrogabilmente   e   senza   necessita'   di    apposita
          deliberazione  dell'ente  affidante,  alla  data   del   31
          dicembre 2012. In deroga,  l'affidamento  per  la  gestione
          puo' avvenire  a  favore  di  un'unica  societa'  in  house
          risultante dalla  integrazione  operativa  di  preesistenti
          gestioni in affidamento diretto  e  gestioni  in  economia,
          tale da configurare un unico gestore del servizio a livello
          di ambito  o  di  bacino  territoriale  ottimale  ai  sensi
          dell'art.  3-bis.  La   soppressione   delle   preesistenti
          gestioni e la costituzione  dell'unica  societa'  in  house
          devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre
          2012. In tal caso il contratto di servizio dovra' prevedere
          indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del
          servizio reso, il prezzo medio per utente,  il  livello  di
          investimenti programmati  ed  effettuati  e  obbiettivi  di
          performance  (reddittivita',  qualita',   efficienza).   La
          valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione
          e il rispetto delle condizioni previste  nel  contratto  di
          servizio  sono  sottoposti  a  verifica  annuale  da  parte
          dell'Autorita'  di  regolazione  di  settore.   La   durata
          dell'affidamento   in    house    all'azienda    risultante
          dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore  a
          tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di  cui
          alla  presente  lettera  non  si  applica  ai  processi  di
          aggregazione a livello di ambito o di  bacino  territoriale
          che gia' prevedano procedure  di  affidamento  ad  evidenza
          pubblica; 
              b) le  gestioni  affidate  direttamente  a  societa'  a
          partecipazione  mista  pubblica  e  privata,   qualora   la
          selezione  del  socio  sia  avvenuta   mediante   procedure
          competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
          di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto  ad  oggetto,
          al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione  dei
          compiti operativi  connessi  alla  gestione  del  servizio,
          cessano, improrogabilmente e senza necessita'  di  apposita
          deliberazione dell'ente affidante, alla data del  31  marzo
          2013; 
              c) le  gestioni  affidate  direttamente  a  societa'  a
          partecipazione  mista  pubblica  e  privata,   qualora   la
          selezione  del  socio  sia  avvenuta   mediante   procedure
          competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
          di cui al comma 8, le quali abbiano avuto  ad  oggetto,  al
          tempo stesso, la qualita' di  socio  e  l'attribuzione  dei
          compiti operativi  connessi  alla  gestione  del  servizio,
          cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; 
              d) gli affidamenti diretti assentiti alla data  del  1°
          ottobre 2003 a  societa'  a  partecipazione  pubblica  gia'
          quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
          ai sensi dell'art. 2359 del  codice  civile,  cessano  alla
          scadenza prevista nel contratto di servizio,  a  condizione
          che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori  di
          azioni  alla  data  del  13  agosto  2011,  ovvero   quella
          sindacata, si  riduca  anche  progressivamente,  attraverso
          procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento
          privato  presso   investitori   qualificati   e   operatori
          industriali, ad una quota non superiore  al  40  per  cento
          entro il 30 giugno 2013 e non superiore  al  30  per  cento
          entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni  non  si
          verifichino, gli affidamenti cessano,  improrogabilmente  e
          senza  necessita'  di  apposita   deliberazione   dell'ente
          affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013  o
          del 31 dicembre 2015. 
              32-bis. Al fine di verificare e assicurare il  rispetto
          delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto  accerta
          che gli  enti  locali  abbiano  attuato,  entro  i  termini
          stabiliti, quanto previsto al medesimo comma.  In  caso  di
          inottemperanza, assegna agli enti inadempienti  un  termine
          perentorio entro il quale provvedere.  Decorso  inutilmente
          detto termine,  il  Governo,  ricorrendone  i  presupposti,
          esercita il potere  sostitutivo  ai  sensi  dell'art.  120,
          comma secondo, della Costituzione e  secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32  ed
          al fine  di  non  pregiudicare  la  necessaria  continuita'
          nell'erogazione dei servizi pubblici  locali  di  rilevanza
          economica,  i  soggetti  pubblici  e  privati  esercenti  a
          qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici
          locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle
          attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed
          in particolare  il  rispetto  degli  obblighi  di  servizio
          pubblico e degli  standard  minimi  del  servizio  pubblico
          locale, alle condizioni di cui ai rispettivi  contratti  di
          servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto,  fino
          al subentro del  nuovo  gestore  e  comunque,  in  caso  di
          liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato
          alla concorrenza. Nessun indennizzo o  compenso  aggiuntivo
          puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione  a  quanto
          previsto nel presente articolo. 
              33. Le societa', le loro  controllate,  controllanti  e
          controllate  da  una  medesima  controllante,   anche   non
          appartenenti a Stati membri dell'Unione  europea,  che,  in
          Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
          di legge, di atto amministrativo o  per  contratto  servizi
          pubblici locali in virtu' di affidamento  diretto,  di  una
          procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi  del
          comma 12, nonche' i soggetti cui e'  affidata  la  gestione
          delle  reti,  degli  impianti  e  delle   altre   dotazioni
          patrimoniali   degli   enti   locali,   qualora    separata
          dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non  possono
          acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
          territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita'  per
          altri  enti  pubblici  o  privati,  ne'  direttamente,  ne'
          tramite loro controllanti o altre  societa'  che  siano  da
          essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
          divieto di cui al primo periodo opera per tutta  la  durata
          della gestione e non si applica alle  societa'  quotate  in
          mercati   regolamentati   e   alle   societa'   da   queste
          direttamente  o   indirettamente   controllate   ai   sensi
          dell'art.  2359  del  codice  civile,  nonche'   al   socio
          selezionato ai  sensi  del  comma  12  e  alle  societa'  a
          partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi
          del  medesimo  comma.  I  soggetti  affidatari  diretti  di
          servizi pubblici  locali  possono  comunque  concorrere  su
          tutto il territorio nazionale a  gare  indette  nell'ultimo
          anno  di  affidamento  dei  servizi  da  essi  gestiti,   a
          condizione che sia stata indetta la  procedura  competitiva
          ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del  servizio
          o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere  al
          nuovo affidamento attraverso la predetta procedura  ovvero,
          purche' in favore di soggetto diverso, ai sensi  del  comma
          13. 
              33-bis.  Al   fine   di   assicurare   il   progressivo
          miglioramento  della  qualita'  di  gestione  dei   servizi
          pubblici locali e  di  effettuare  valutazioni  comparative
          delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono  tenuti  a
          rendere pubblici i dati concernenti il livello di  qualita'
          del servizio reso, il prezzo medio per utente e il  livello
          degli  investimenti  effettuati,  nonche'  ogni   ulteriore
          informazione necessaria alle predette finalita'. 
              33-ter.  Con  decreto  del  Ministro  per  gli   affari
          regionali, il turismo e lo  sport,  adottato  entro  il  31
          marzo 2012, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle  finanze  e  dell'interno,  sentita   la   Conferenza
          unificata, sono definiti: 
              a) i criteri per la  verifica  di  cui  al  comma  1  e
          l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2; 
              b) le  modalita'  attuative  del  comma  33-bis,  anche
          tenendo conto delle diverse  condizioni  di  erogazione  in
          termini  di  aree,  popolazioni   e   caratteristiche   del
          territorio servito; 
              c) le ulteriori  misure  necessarie  ad  assicurare  la
          piena attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo. 
              34. Le disposizioni  contenute  nel  presente  art.  si
          applicano a tutti i servizi pubblici  locali  e  prevalgono
          sulle   relative   discipline   di   settore    con    esse
          incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del  presente
          art. il servizio idrico integrato, ad eccezione  di  quanto
          previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione
          di gas naturale, di cui al decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33,
          il servizio di distribuzione di energia elettrica,  di  cui
          al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23
          agosto 2004, n. 239, nonche'  la  gestione  delle  farmacie
          comunali, di cui alla legge  2  aprile  1968,  n.  475.  E'
          escluso  dall'applicazione  dei  commi  19,  21  e  27  del
          presente art. quanto disposto dall'art. 2,  comma  42,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10.  Con
          riguardo al trasporto pubblico regionale  ferroviario  sono
          fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni
          di validita', gli affidamenti e  i  contratti  di  servizio
          gia' deliberati o sottoscritti in  conformita'  all'art.  5
          del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  ed  in  conformita'
          all'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
              34-bis. Abrogato. 
              34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto
          pubblico locale su gomma, gia' affidati ai sensi  dell'art.
          61 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  ed  in  conformita'
          all'art. 8 del regolamento (CE) n.  1370/2007  ed  in  atto
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
          cessano   alla   scadenza   prevista   nel   contratto   di
          affidamento. 
              34-quater.  Gli  affidamenti  in  essere  a  valere  su
          infrastrutture  ferroviarie  interessate  da   investimenti
          compresi in programmi cofinanziati con risorse  dell'Unione
          europea cessano con la conclusione dei lavori previsti  dai
          relativi programmi di finanziamento e, ove  necessari,  dei
          connessi collaudi, anche di esercizio. 
              35. Restano salve  le  procedure  di  affidamento  gia'
          avviate all'entrata in vigore del presente decreto. 
              35-bis. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  35,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, la verifica di cui ai commi  1,
          2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma 5 e le procedure  di
          cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della  gestione
          dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza  economica,
          sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali
          ottimali e omogenei di cui all'art.  3-bis  dagli  enti  di
          governo degli stessi istituiti o  designati  ai  sensi  del
          medesimo articolo.». 
              - Si riportano i testi degli articoli 2502-bis, 2503  e
          1284 del codice civile: 
              «2502-bis. (Deposito e iscrizione  della  decisione  di
          fusione) 
              La deliberazione di fusione delle societa' previste nei
          capi V, VI e VII deve essere  depositata  per  l'iscrizione
          nel  registro  delle  imprese,  insieme  con  i   documenti
          indicati nell'art. 2501-septies. Si applica l'art. 2436. 
              La decisione di fusione  delle  societa'  previste  nei
          capi II, III e IV deve essere depositata  per  l'iscrizione
          nell'ufficio del registro  delle  imprese,  insieme  con  i
          documenti indicati nell'art. 2501-septies; il  deposito  va
          effettuato a norma dell'art. 2436 se la societa' risultante
          dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V,
          VI, VII.». 
              «2503.(Opposizione dei creditori) 
              La fusione  puo'  essere  attuata  solo  dopo  sessanta
          giorni  dall'ultima  delle  iscrizioni  previste  dall'art.
          2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori  delle
          societa'  che  vi  partecipano   anteriori   all'iscrizione
          prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento
          dei creditori che non hanno dato  il  consenso,  ovvero  il
          deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo
          che la relazione di cui all'art. 2501-sexies  sia  redatta,
          per  tutte  le  societa'  partecipanti  alla  fusione,   da
          un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto  la
          propria responsabilita' ai sensi del sesto comma  dell'art.
          2501-sexies, che la situazione patrimoniale  e  finanziaria
          delle  societa'  partecipanti  alla   fusione   rende   non
          necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. 
              Se non ricorre alcuna di tali  eccezioni,  i  creditori
          indicati al comma precedente possono, nel suddetto  termine
          di sessanta giorni, fare opposizione.  Si  applica  in  tal
          caso l'ultimo comma dell'art. 2445.». 
              «1284. (Saggio degli interessi) 
              Il saggio degli  interessi  legali  e'  determinato  in
          misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro
          del tesoro, con proprio decreto pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  non  oltre  il   15
          dicembre dell'anno precedente a quello  cui  il  saggio  si
          riferisce, puo' modificarne annualmente  la  misura,  sulla
          base del rendimento medio annuo lordo dei titoli  di  Stato
          di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del  tasso
          di inflazione registrato nell'anno.  Qualora  entro  il  15
          dicembre non sia  fissata  una  nuova  misura  del  saggio,
          questo rimane invariato per l'anno successivo  [c.c.  1224,
          1652, 1714, 1720, 1866, 1950]. 
              Allo  stesso  saggio   si   computano   gli   interessi
          convenzionali, se le parti  non  ne  hanno  determinato  la
          misura [c.c. 1825]. 
              Gli interessi superiori alla misura legale [c.c.  1350,
          n. 13] devono essere determinati per  iscritto;  altrimenti
          sono dovuti nella misura  legale  [c.c.  983,  1005,  1009,
          1010, 1018, 1039]». 
              -  La  delibera  CIPE   6   marzo   2009,   n.   1/2009
          (Aggiornamento   della    dotazione    del    fondo    aree
          sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai  programmi
          strategici regionali, interregionali e  agli  obiettivi  di
          servizio e modifica della delibera 166/2007. (Deliberazione
          n. 1/2009),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          giugno 2009, n. 137. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  86,  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.191  (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              «Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              (Omissis) 
              86.  L'accertato  verificarsi,  in  sede  di   verifica
          annuale, del mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  del
          piano di rientro,  con  conseguente  determinazione  di  un
          disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
          misure previste dal comma 80 e  ferme  restando  le  misure
          eventualmente scattate ai sensi del comma 83,  l'incremento
          nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali  dell'aliquota
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
          punti percentuali dell'addizionale  all'IRPEF  rispetto  al
          livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le   procedure
          previste dall'art. 1, comma 174, della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, come da ultimo modificato dal  comma  76  del
          presente articolo.». 
              - La legge 21 dicembre 2001, n. 443, (Delega al Governo
          in materia di  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n.299, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  161,  comma  1,  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              «Art.161. (Oggetto e disciplina comune applicabile) 
              1.  Il   presente   capo   regola   la   progettazione,
          l'approvazione  dei  progetti  e  la  realizzazione   delle
          infrastrutture   strategiche   di   preminente    interesse
          nazionale, nonche' l'approvazione secondo  quanto  previsto
          dall'art. 179 dei progetti  degli  insediamenti  produttivi
          strategici e delle infrastrutture  strategiche  private  di
          preminente interesse nazionale,  individuati  a  mezzo  del
          programma di cui al comma 1  dell'art.  1  della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del  programma  predetto
          sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra
          il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma,  le
          opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con
          il  preminente  interesse  nazionale.  Per  tali  opere  le
          regioni o province autonome partecipano, con  le  modalita'
          indicate   nelle   stesse   intese,   alle   attivita'   di
          progettazione, affidamento dei lavori  e  monitoraggio,  in
          accordo alle  normative  vigenti  e  alle  eventuali  leggi
          regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze
          delle province autonome di Trento e Bolzano previste  dallo
          statuto speciale e relative norme di attuazione.».