Art. 16 
 
 
                  Delega al Governo per il riordino 
               della disciplina della difesa d'ufficio 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF,
un decreto legislativo recante il  riordino  della  materia  relativa
alla difesa  d'ufficio,  in  base  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) previsione dei criteri e delle modalita'  di  accesso  ad  una
lista unica, mediante indicazione dei  requisiti  che  assicurino  la
stabilita' e la competenza della difesa tecnica d'ufficio; 
    b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili. 
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
alle  Camere  per  l'acquisizione   del   parere   delle   competenti
Commissioni  parlamentari,  che  si  esprimono  entro  trenta  giorni
dall'assegnazione.