Art. 16 
 
Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. 
 
  1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal
regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di  seguito  denominato
«regolamento n. 1223». 
  2.  Il  Ministero  della  salute  e'  designato  quale   «autorita'
competente» ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1223. 
  3. Il Ministero della salute e' l'autorita'  centrale  dello  Stato
alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento  in
materia  di  cosmetici,  l'elaborazione  e   l'adozione   dei   piani
pluriennali di  controllo,  la  supervisione  e  il  controllo  sulle
attivita' degli organismi che esercitano le funzioni conferite  dallo
Stato, dalle regioni e province autonome e  dalle  aziende  sanitarie
locali. 
  4. Alle regioni e alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
spettano  compiti  di  indirizzo  e  coordinamento  delle   attivita'
territoriali delle aziende sanitarie locali, nonche' l'elaborazione e
l'adozione dei piani regionali di controllo. 
  5. Con decreto del Ministro della  salute,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, si  provvede  alla  regolamentazione
delle  procedure  di  controllo  del  mercato  interno  dei  prodotti
cosmetici,  ivi  inclusi  i  controlli  dei  prodotti  stessi,  degli
operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione. 
  6. Con decreto del Ministro della  salute  sono  regolamentati  gli
adempimenti e le comunicazioni che gli  operatori  del  settore  sono
tenuti  ad  espletare  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza   e
sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del  regolamento  n.
1223. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1223/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici  (rifusione)
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.