Art. 16 
 
     Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura 
 
  1. I Ministeri e la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sono
tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di  spesa  complessivo
pari a 240  milioni  di  euro  per  l'anno  2014.  Gli  importi  sono
determinati secondo le modalita' di cui all'articolo  1,  comma  428,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come  modificato  dall'articolo
2, comma 1, lettera c), del decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
entro 15 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sentiti  i  Ministri  competenti,
previa verifica da parte del Ministro dell'economia e  delle  finanze
degli  effetti  finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica,   sono
individuate  le  voci  di  spesa  da  ridurre  per  la  realizzazione
dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1. 
  3. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  accantonare
e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi  di  cui
al comma 1. 
  4. Al solo fine di realizzare interventi  di  riordino  diretti  ad
assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
fino  al  15  luglio  2014,  i  regolamenti  di  organizzazione   dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione,
possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  delibera  del
Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal  presente  comma  sono
soggetti al controllo preventivo  di  legittimita'  della  Corte  dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti
decreti cessa di avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il
regolamento di organizzazione vigente. Il termine  di  cui  al  primo
periodo  si  intende  rispettato  se  entro  la  medesima  data  sono
trasmessi  al  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  5.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  13,   comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' ridotta  di  euro
28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto  dei  residui
per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi  di  cui  alla  medesima
autorizzazione di spesa, sono versate  per  l'importo  di  29.126.428
euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso. 
  6. Nelle more  di  un'organica  revisione  della  disciplina  degli
uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  per  l'anno  2014,  con
riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli
stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e  del  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri  concernenti  le
spese per  l'indennita'  di  diretta  collaborazione  spettante  agli
addetti in servizio presso gli Uffici di diretta  collaborazione  dei
Ministri, con esclusione della spesa riferita  ai  destinatari  della
riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo  9,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento. 
  (( 6-bis. Le prestazioni, comprese le eventuali  ritenute,  di  cui
all'articolo 43, comma 4, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,
erogate a favore del  personale  amministrato  attraverso  i  servizi
stipendiali del sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  sono  fornite  esclusivamente  in  modalita'  centralizzata
attraverso lo stesso sistema «NoiPA». Fermo restando quanto  previsto
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 30 luglio 2013, n.  123,  i  contributi  derivanti  da  dette
prestazioni sono versati all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per
essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e  destinati,  in  misura
pari alle maggiori entrate acquisite rispetto a quelle introitate  ai
sensi del citato comma 4, e al netto della percentuale  indicata  nel
medesimo comma, alla gestione dei  servizi  stipendiali  erogati  dal
Ministero. )) 
  7.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  46-bis  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementata di 4,8  milioni  di
euro per l'anno 2014. 
  8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo  4,  comma  53,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive  modificazioni,  e
dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e
successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto per  lo  sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato (( la somma di 21,2  milioni  di
euro )) entro il 31 luglio 2014. 
  9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai  sensi  dell'articolo
16-bis del decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il  Commissario  ad
acta di cui all'articolo 19, comma 5, del  decreto-legge  8  febbraio
1995, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  aprile
1995, n. 104, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello
Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 428 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art.  2,
          comma  1,  del  d.l.  n.  4  del  2014,   convertito,   con
          modificazioni, dalla L: n. 50 del 2014: 
              "428. Nelle more  della  definizione  degli  interventi
          correttivi di cui al comma 427,  le  dotazioni  finanziarie
          iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e
          cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa  di
          ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera
          b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono  accantonate
          e rese indisponibili per gli importi di 710 milioni di euro
          per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015,
          a 1.186,7 milioni di euro a  decorrere  dal  2016,  secondo
          quanto  indicato  nell'allegato  3  alla  presente   legge.
          Restano escluse  dagli  accantonamenti  le  spese  iscritte
          negli stati di previsione dei Ministeri dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, nonche' le spese iscritte
          nell'ambito della missione «Ricerca e  innovazione»  e  gli
          stanziamenti  relativi  al  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e
          delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento
          Expo    Milano    2015.    Restano    altresi'     esclusi,
          rispettivamente,  gli  interventi  sui  quali  sono   state
          operate riduzioni di spesa ai sensi dei  commi  577  e  578
          nonche', limitatamente alle somme accantonate per l'importo
          di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni  di
          euro a decorrere dal 2016, gli interventi  sui  quali  sono
          state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi  438  e
          439.  Le  amministrazioni  potranno   proporre   variazioni
          compensative, anche relative a missioni  diverse,  tra  gli
          accantonamenti interessati,  nel  rispetto  dell'invarianza
          sui  saldi  di  finanza   pubblica.   Resta   preclusa   la
          rimodulazione degli  accantonamenti  di  spese  correnti  a
          valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione
          degli  interventi  correttivi  di  cui  al  comma  427,  si
          provvedera' a rendere  disponibili  le  somme  accantonate.
          Qualora  si  verifichi  uno   scostamento   rispetto   alle
          previsioni  di  risparmio  di  cui  al  primo  periodo,  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   con   proprio
          decreto,  provvede  alla  riduzione  delle  suddette  somme
          accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento  dei
          predetti obiettivi.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  da  1  a  3
          dell'articolo  3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.   20
          (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte dei conti): 
              "Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti. 
              1. Il controllo preventivo di legittimita' della  Corte
          dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti  non
          aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis): 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
              e); 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'articolo 1, comma 9,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266; 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. - 13 (Omissis)..". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   3-quater
          dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133: 
              "Art. 13. Misure per razionalizzare la  gestione  e  la
          dismissione del patrimonio residenziale pubblico 
              "3-quater. Presso il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
          articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          14 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo  12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi di spesa  e,  per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.". 
              Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 9
          del citato decreto-legge n. 78  del  2010  vedasi  in  Note
          all'art. 8. 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          43 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
              "4. Con  uno  o  piu'  regolamenti,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le
          prestazioni,  non  rientranti  tra   i   servizi   pubblici
          essenziali  o  non  espletate   a   garanzia   di   diritti
          fondamentali, per le  quali  richiedere  un  contributo  da
          parte dell'utente, e l'ammontare del contributo  richiesto.
          Per le amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati
          dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
          funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  sulla  base  di
          criteri generali deliberati dal Consiglio dei  ministri;  i
          regolamenti sono  emanati  entro  novanta  giorni  da  tale
          deliberazione. Per tali amministrazioni gli  introiti  sono
          versati all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento,  alla
          corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
          incrementare le risorse relative  all'incentivazione  della
          produttivita'  del  personale  e  della   retribuzione   di
          risultato   dei   dirigenti   assegnati   ai   centri    di
          responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.". 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          30 luglio 2013, n. 123 recante "Regolamento  recante  norme
          di attuazione dell'articolo 43, comma  4,  della  legge  27
          dicembre  1997,  n.  449,  in  materia  di   contratti   di
          sponsorizzazione ed accordi di collaborazione,  convenzioni
          con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza per
          i   servizi   pubblici   non   essenziali   e   misure   di
          incentivazione della  produttivita'"  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 25 ottobre 2013, n. 251. 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  46-bis  del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per   il   rilancio   dell'economia),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              "Art. 46-bis. Rifinanziamento della legge  n.  499  del
          1999 
              1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo
          e di assicurare la realizzazione delle iniziative in  campo
          agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonche'
          per la partecipazione all'evento medesimo,  e'  autorizzata
          la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013
          e 2014 a favore  del  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 53  dell'articolo
          4 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  e  successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello  Stato.  (Legge  di  stabilita'
          2012): 
              "53. L'Istituto per lo  sviluppo  agroalimentare  (ISA)
          S.p.a.,  interamente  partecipato   dal   Ministero   delle
          politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a
          versare all'entrata del bilancio dello Stato  la  somma  di
          47,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma  di
          9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma  di
          9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 71  dell'articolo
          1 della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive
          modificazioni   e   integrazioni   (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013): 
              "71. Ad integrazione di quanto  previsto  dall'articolo
          4, comma 53, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  e
          successive  modificazioni,  l'Istituto  per   lo   sviluppo
          agroalimentare  (ISA)  Spa,  interamente  partecipato   dal
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          e' autorizzato a versare  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013,
          di euro 8.900.000 entro  il  31  gennaio  2014  e  di  euro
          7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  16-bis  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2009: 
              "Art.  16-bis.  Riassegnazione   dei   fondi   per   le
          infrastrutture irrigue 
              1.  A  valere  sulle  economie  realizzate  sui   fondi
          assegnati  fino  alla  data  del  31   dicembre   2008   al
          commissario ad acta di cui all' articolo 19, comma  5,  del
          decreto-legge 8  febbraio  1995,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  aprile  1995,  n.  104,  e
          successive modificazioni, gravano gli oneri accessori  alla
          prosecuzione delle attivita'  di  competenza  del  suddetto
          commissario,  in  particolare  per  il  completamento   dei
          programmi  infrastrutturali  irrigui  che   devono   essere
          approvati dal CIPE;  la  definizione  amministrativa  delle
          opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a
          rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della
          delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29
          ottobre 1999; le attivita'  di  cui  all'  articolo  1-ter,
          comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n.
          182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
          2005, n. 231, nonche' gli oneri relativi  ai  provvedimenti
          di  adeguamento  operativo  e  funzionale  della  struttura
          commissariale nel limite del 3  per  cento  delle  economie
          realizzate.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  32  (Disposizioni
          urgenti per accelerare la  concessione  delle  agevolazioni
          alle attivita'  gestite  dalla  soppressa  Agenzia  per  la
          promozione  dello  sviluppo   del   Mezzogiorno,   per   la
          sistemazione del relativo personale,  nonche'  per  l'avvio
          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 aprile 1995, n. 104: 
              "5. Per le  opere  della  gestione  separata  e  per  i
          progetti speciali di cui al comma  4,  nonche'  per  quelli
          trasferiti   dal   commissario   liquidatore    ai    sensi
          dell'articolo 19 del D.Lgs. 3  aprile  1993,  n.  96  ,  il
          Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e  forestali
          provvede  mediante  un  commissario  ad   acta,   riferendo
          trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario  ad
          acta esercita i  poteri  e  osserva  le  procedure  di  cui
          all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
          , e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri  per
          i compensi del commissario ad acta, e per non piu'  di  due
          consulenti giuridici per la definizione del contenzioso  in
          atto, da definire con decreto del  Ministro  delle  risorse
          agricole,  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di
          cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n.  96,
          e successive modificazioni  e  integrazioni;  assegnata  al
          Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.".