(( Art. 16-bis 
 
   Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al decreto del Presidente  della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo e' soppresso; 
  b) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: 
  «Art. 53-bis. - (Attivita' per la promozione dell'Italia). - 1. Gli
uffici all'estero svolgono attivita' per la  promozione  dell'Italia,
mirate a stabilire ed intrattenere relazioni  con  le  autorita',  il
corpo diplomatico e gli ambienti locali, a  sviluppare  iniziative  e
contatti  di  natura  politica,  economico-commerciale  e   culturale
nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione
e a tutelare le collettivita' italiane all'estero. 
  2. Per le attivita' di cui al comma 1 e' istituito un  fondo  nello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri,  da  ripartire
tra gli uffici all'estero con uno o piu' decreti del Ministero  degli
affari esteri, da comunicare, anche  con  evidenze  informatiche,  al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio  centrale
del bilancio, nonche' alla Corte dei conti. 
  3. La dotazione del fondo e' determinata  sulla  base  degli  oneri
connessi alle attivita' di cui  al  comma  1,  quali  il  ricevimento
annuale per la festa della Repubblica,  i  ricevimenti  in  onore  di
autorita' del Paese di accreditamento o  di  personalita'  in  visita
ufficiale, il complesso di manifestazioni o  di  iniziative  volte  a
consolidare i rapporti, anche in base alle  consuetudini  del  luogo,
con gli esponenti piu' rilevanti della societa' locale e con il corpo
diplomatico  accreditato  nella  sede,  nonche'  tenendo  conto   del
trattamento economico per il  personale  di  servizio  necessario  al
funzionamento delle residenze ufficiali. 
    
  4. Le spese per l'attuazione del presente  articolo,  se  sostenute
direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua  indicazione,
da personale dipendente, sono rimborsate  ai  predetti,  anche  sulla
base  di  costi  medi  forfettari  determinati  per  ogni  Paese  dal
Ministero  degli  affari  esteri   su   proposta   del   capo   della
rappresentanza diplomatica competente»; 
  c) all'articolo 185: 
  1) al comma 2, le parole: «un assegno per oneri  di  rappresentanza
dello  stesso  ammontare  di  quello   previsto   per   il   titolare
dell'ufficio, in sostituzione di quello  di  cui  eventualmente  gia'
goda, nonche'» sono soppresse; 
  2) al comma 3, le  parole:  «oltre  all'assegno  di  rappresentanza
calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed» sono soppresse; 
  3)  al  comma  5,  le  parole:  «e  dell'assegno   per   oneri   di
rappresentanza stabiliti per  il  posto  assunto  in  reggenza»  sono
soppresse; 
  d) all'articolo 204, primo comma, le parole:  «ed  un  assegno  per
oneri  di  rappresentanza  determinato  secondo  i  criteri  di   cui
all'articolo 171-bis» sono soppresse; 
  e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma 1,  e  l'articolo  188
sono abrogati. 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo  53-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, e'  fissata  in  euro  15
milioni per l'anno 2015 e in euro 13 milioni  a  decorrere  dall'anno
2016. A tale onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  alle  indennita'   di   cui
all'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18. 
  3.  Il  contingente  di  cui  all'articolo  152  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  rideterminato
in 2.600 unita' per l'anno 2015, 2.650 unita' per l'anno 2016 e 2.700
unita' a decorrere dall'anno 2017, comprensive dei contingenti di cui
all'articolo 1, comma 1317, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre  2007,  n.  246,  e
all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Al relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno  2015,  euro
3.851.520 per l'anno 2016 ed euro  6.056.064  a  decorrere  dall'anno
2017, si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
relativa alle indennita' di cui  all'articolo  171  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  18  del  1967,   con   conseguenti
soppressioni di posti di organico di cui all'articolo 32 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. 
    
  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  il  Ministro  degli  affari   esteri   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in  merito  al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto,  alla
riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  del
maggior  onere  risultante  dall'attivita'  di  monitoraggio,   delle
dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'autorizzazione  di
spesa di cui  all'articolo  171  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in  merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure  di  cui  al
secondo periodo. 
    
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  30-bis
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  18  (Ordinamento  dell'Amministrazione   degli   affari
          esteri), come modificato dalla presente legge: 
              4. Il decreto  che  istituisce  la  sezione  distaccata
          determina il numero e la ripartizione dei posti di organico
          della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende,
          da  utilizzare  per  le  necessita'  di  funzionamento   di
          quest'ultima. Nel decreto vengono altresi' determinati,  ai
          sensi dell'articolo 171, i  parametri  relativi  alla  sede
          dove viene istituita la sezione, ai fini  del  calcolo  del
          trattamento economico  spettante  al  personale  dei  ruoli
          organici destinato a prestarvi servizio. Lo stesso  decreto
          dovra'  contestualmente  indicare   le   eventuali   misure
          compensative idonee per il conseguimento di  corrispondenti
          risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 185 del citato DPR n.
          18 del 1967, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 185. Trattamento di reggenza. 
              1.(abrogato). 
              2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente  dal
          godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di
          posto, al reggente vengono  attribuiti,  in  aggiunta  alla
          propria   indennita'   di   servizio,    i    tre    quinti
          dell'indennita'   di   servizio   spettante   al   titolare
          dell'ufficio. 
              3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio
          all'estero non  nella  stessa  sede,  spettano  tre  quarti
          dell'indennita' prevista per il posto assunto in  reggenza,
          in aggiunta all'indennita' di servizio di cui  il  predetto
          personale gia' gode. 
              4. In nessun caso l'indennita' di  servizio  all'estero
          del reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita'
          di servizio all'estero prevista per  il  posto  assunto  in
          reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli
          eventuali aumenti per situazione di  famiglia  spettantigli
          sull'indennita' di servizio all'estero in godimento. 
              5. Se la reggenza e' assunta da personale che non  goda
          di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento
          di    reggenza    corrispondente    ai    quattro    quinti
          dell'indennita' di servizio, oltre agli  eventuali  aumenti
          per situazione di famiglia.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 204 del citato DPR n.
          18 del 1967, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 204. Trattamento dei componenti delle delegazioni
          diplomatiche speciali. 
              Ai componenti delle delegazioni  diplomatiche  speciali
          di cui all'articolo  35  e'  attribuita,  con  decreto  del
          Ministro degli affari esteri, di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          su  parere  della  commissione  di  cui  all'articolo  172,
          un'indennita'   adeguata.    Il    trattamento    economico
          complessivo e' comunque  non  superiore  a  quello  che  il
          personale di analogo rango percepisce  o  percepirebbe  nel
          Paese  in  cui  e'  istituita  la  delegazione  diplomatica
          speciale. 
              Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di  cui  al
          primo   comma   dell'articolo   predetto,    all'indennita'
          personale si intende sostituita quella prevista  dal  primo
          comma del  presente  articolo.  La  indennita'  giornaliera
          prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata,  nei
          casi di cui al punto 1)  dello  stesso  comma,  sulla  base
          dell'indennita'  di  cui  al  primo  comma   del   presente
          articolo. Nei casi contemplati nel punto  2)  dell'articolo
          186, l'indennita' giornaliera e' stabilita  con  la  stessa
          procedura indicata nel primo comma del presente articolo.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  171  del
          citato DPR n. 18 del 1967: 
              "Art. 171. Indennita' di servizio all'estero. 
              1. L'indennita' di servizio all'estero  non  ha  natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 
              2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
              a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A; 
              b)  dalle  maggiorazioni  relative  ai  singoli  uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica sentita la commissione di cui  all'articolo  172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati coefficienti differenti  per  i  singoli  posti  di
          organico in uno stesso ufficio. 
              3. I coefficienti di  sede  sono  fissati,  nei  limiti
          delle disponibilita' finanziarie, sulla base: 
              a) del costo della vita, desunto  dai  dati  statistici
          elaborati dalle Nazioni Unite e  dall'Unione  europea,  con
          particolare  riferimento  al  costo  degli  alloggi  e  dei
          servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di  agenzie
          specializzate a livello internazionale; 
              b)  degli  oneri  connessi  con  la  vita   all'estero,
          determinati in relazione al tenore di  vita  ed  al  decoro
          connesso  con  gli  obblighi   derivanti   dalle   funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  degli  uffici   consolari,
          nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero
          e delle rappresentanze all'estero; 
              c) del corso dei cambi. 
              4.  Ai  fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma  3,  lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b). 
              5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di  rischio  e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle    condizioni    sanitarie    ed    alle     strutture
          medico-ospedaliere,  alle  condizioni   climatiche   e   di
          inquinamento, al grado di isolamento, nonche'  a  tutte  le
          altre condizioni locali tra cui anche la notevole  distanza
          geografica  dall'Italia,  il   personale   percepisce   una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,   sentita   la   commissione    permanente    di
          finanziamento, tenendo conto  delle  classificazioni  delle
          sedi estere in base al disagio adottate  dalla  Commissione
          dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun  caso  superare
          l'80 per cento dell'indennita' ed e'  soggetta  a  verifica
          periodica, almeno biennale. 
              6.  Qualora  dipendenti  fra  loro  coniugati   vengano
          destinati  a  prestare  servizio   nello   stesso   ufficio
          all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
          l'indennita'  di  servizio  all'estero  viene  ridotta  per
          ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 
              7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono  essere
          periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, d'intesa con il Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, per tener  conto
          della variazione percentuale del valore  medio  dell'indice
          dei   prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La    variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'articolo 189.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  152  del
          citato DPR n. 18 del 1967: 
              "Art. 152. Contingente e durata del contratto. 
              Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di
          prima categoria e gli istituti italiani di cultura  possono
          assumere personale a contratto per le proprie  esigenze  di
          servizio,   previa   autorizzazione    dell'Amministrazione
          centrale, nel limite di un contingente complessivo  pari  a
          2.277  unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono   le
          mansioni previste nei contratti individuali,  tenuto  conto
          dell'organizzazione  del  lavoro  esistente  negli   uffici
          all'estero. 
              Il  contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a   tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto.". 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1317
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1317.  Per  assicurare  il  rispetto  degli   obblighi
          derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati
          al   contrasto    della    criminalita'    organizzata    e
          dell'immigrazione illegale, per le esigenze  connesse  alla
          componente nazionale del  «Sistema  d'informazione  visti»,
          nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
          1, comma  5,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80, il contingente degli  impiegati  a  contratto  degli
          uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e
          successive modificazioni, e' incrementato di non piu' di 65
          unita'.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 14  della
          legge 27 dicembre 2007,  n.  246  (Partecipazione  italiana
          alla  ricostituzione  delle  risorse  di  Fondi  e   Banche
          internazionali): 
              "2. Per le esigenze connesse al supporto alla  gestione
          in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi
          internazionali, nonche' all'erogazione di  servizi  e  atti
          consolari e alla riduzione  dei  tempi  procedimentali,  il
          contingente  degli  impiegati  a  contratto  degli   uffici
          all'estero,  di  cui  all'articolo  152  del  decreto   del
          Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e
          successive modificazioni, e' incrementato  di  150  unita',
          nel limite massimo di spesa di 1,52  milioni  di  euro  per
          l'anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2009.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          41-bis del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83  (Misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              "4. Per  le  straordinarie  esigenze  di  funzionamento
          delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici  consolari
          nella Repubblica popolare cinese, in  via  eccezionale,  il
          contingente  di  cui  all'articolo  152  del  decreto   del
          Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e
          successive modificazioni, e' incrementato di 40 unita'.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 del citato
          DPR n. 18 del 1967: 
              "Art. 32. Istituzione, qualificazione e ripartizione di
          posti di organico degli uffici all'estero. 
              I posti di organico degli uffici all'estero di  cui  al
          precedente articolo sono istituiti in corrispondenza  delle
          funzioni proprie della carriera diplomatica, della carriera
          direttiva amministrativa, della carriera del  personale  di
          cancelleria, della carriera degli  assistenti  commerciali,
          della carriera esecutiva e di  quelle  ausiliarie.  Possono
          essere altresi' istituiti posti per  il  personale  di  cui
          agli articoli 139 e 168. 
              L'istituzione e la soppressione dei posti  di  organico
          per  ciascuna  rappresentanza  diplomatica  e  per  ciascun
          ufficio  consolare  di  I  categoria  sono   disposte,   in
          relazione  alle  esigenze  di  servizio,  con  decreto  del
          Ministro per gli affari esteri di concerto con il  Ministro
          per il tesoro. 
              Nell'ambito   dei   posti   istituiti    in    ciascuna
          rappresentanza diplomatica e in ciascun  ufficio  consolare
          in corrispondenza delle  funzioni  proprie  della  carriera
          diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui
          sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale  e
          della  emigrazione,  culturale,  informazione   e   stampa,
          nonche'  funzioni  consolari  nelle  Cancellerie  consolari
          presso Missioni diplomatiche. 
              Il   regolamento   stabilisce    le    modalita'    per
          l'assegnazione di  posti,  in  uffici  fuori  dell'area  di
          specializzazione, a  funzionari  diplomatici  specializzati
          per aree geografiche che vi  siano  destinati  con  compiti
          inerenti alla specializzazione nonche' per la  ripartizione
          dei posti organici  per  il  personale  della  carriera  di
          cancelleria e della carriera esecutiva  in  relazione  alla
          specializzazione posseduta.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 12  dell'articolo
          17 della citata legge n. 196 del 2009: 
              "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.".