(( Art. 16-bis Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri 1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo e' soppresso; b) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: «Art. 53-bis. - (Attivita' per la promozione dell'Italia). - 1. Gli uffici all'estero svolgono attivita' per la promozione dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorita', il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettivita' italiane all'estero. 2. Per le attivita' di cui al comma 1 e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o piu' decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alla Corte dei conti. 3. La dotazione del fondo e' determinata sulla base degli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorita' del Paese di accreditamento o di personalita' in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti piu' rilevanti della societa' locale e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonche' tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali. 4. Le spese per l'attuazione del presente articolo, se sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente»; c) all'articolo 185: 1) al comma 2, le parole: «un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nonche'» sono soppresse; 2) al comma 3, le parole: «oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed» sono soppresse; 3) al comma 5, le parole: «e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza» sono soppresse; d) all'articolo 204, primo comma, le parole: «ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis» sono soppresse; e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma 1, e l'articolo 188 sono abrogati. 2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' fissata in euro 15 milioni per l'anno 2015 e in euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2016. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' rideterminato in 2.600 unita' per l'anno 2015, 2.650 unita' per l'anno 2016 e 2.700 unita' a decorrere dall'anno 2017, comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno 2015, euro 3.851.520 per l'anno 2016 ed euro 6.056.064 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, con conseguenti soppressioni di posti di organico di cui all'articolo 32 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), come modificato dalla presente legge: 4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessita' di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresi' determinati, ai sensi dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Lo stesso decreto dovra' contestualmente indicare le eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.". Si riporta il testo dell'articolo 185 del citato DPR n. 18 del 1967, come modificato dalla presente legge: "Art. 185. Trattamento di reggenza. 1.(abrogato). 2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti, in aggiunta alla propria indennita' di servizio, i tre quinti dell'indennita' di servizio spettante al titolare dell'ufficio. 3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennita' prevista per il posto assunto in reggenza, in aggiunta all'indennita' di servizio di cui il predetto personale gia' gode. 4. In nessun caso l'indennita' di servizio all'estero del reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento. 5. Se la reggenza e' assunta da personale che non goda di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti dell'indennita' di servizio, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia.". Si riporta il testo dell'articolo 204 del citato DPR n. 18 del 1967, come modificato dalla presente legge: "Art. 204. Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 e' attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172, un'indennita' adeguata. Il trattamento economico complessivo e' comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica speciale. Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennita' personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennita' giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'articolo 186, l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 171 del citato DPR n. 18 del 1967: "Art. 171. Indennita' di servizio all'estero. 1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A; b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio. 3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, sulla base: a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale; b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero; c) del corso dei cambi. 4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b). 5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno biennale. 6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi, l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi dell'articolo 189.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 152 del citato DPR n. 18 del 1967: "Art. 152. Contingente e durata del contratto. Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.". Si riporta il testo vigente del comma 1317 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: "1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalita' organizzata e dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del «Sistema d'informazione visti», nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di non piu' di 65 unita'.". Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2007, n. 246 (Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali): "2. Per le esigenze connesse al supporto alla gestione in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi internazionali, nonche' all'erogazione di servizi e atti consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di 150 unita', nel limite massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.". Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: "4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica popolare cinese, in via eccezionale, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di 40 unita'.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 del citato DPR n. 18 del 1967: "Art. 32. Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero. I posti di organico degli uffici all'estero di cui al precedente articolo sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, della carriera direttiva amministrativa, della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie. Possono essere altresi' istituiti posti per il personale di cui agli articoli 139 e 168. L'istituzione e la soppressione dei posti di organico per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di I categoria sono disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica e in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui sono collegate funzioni nei settori commerciale, sociale e della emigrazione, culturale, informazione e stampa, nonche' funzioni consolari nelle Cancellerie consolari presso Missioni diplomatiche. Il regolamento stabilisce le modalita' per l'assegnazione di posti, in uffici fuori dell'area di specializzazione, a funzionari diplomatici specializzati per aree geografiche che vi siano destinati con compiti inerenti alla specializzazione nonche' per la ripartizione dei posti organici per il personale della carriera di cancelleria e della carriera esecutiva in relazione alla specializzazione posseduta.". Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009: "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.".