Art. 16 
 
         Accreditamento dei gestori di attributi qualificati 
 
  1. I soggetti che hanno il potere, in base alle norme  vigenti,  di
attestare gli attributi qualificati si accreditano indicando  i  dati
che intendono  rendere  disponibili  nello  SPID,  nel  rispetto  del
presente decreto e secondo  le  modalita'  indicate  nei  regolamenti
attuativi adottati ai sensi dell'art. 4. 
  2. L'Agenzia inserisce in  un  apposito  registro,  accessibile  da
parte dei fornitori di servizi, le tipologie di dati resi disponibili
da ciascun gestore di attributi qualificati. 
  3. Su richiesta degli interessati, sono accreditati  di  diritto  i
seguenti gestori di attributi qualificati: 
    a) il Ministero dello sviluppo economico  in  relazione  ai  dati
contenuti nell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese  e
dei professionisti di cui all'art. 6-bis del CAD; 
    b)  i  consigli,  gli  ordini  e  i  collegi  delle   professioni
regolamentate  relativamente  all'attestazione  dell'iscrizione  agli
albi professionali; 
    c) le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
per l'attestazione delle cariche e degli incarichi societari iscritti
nel registro delle imprese; 
    d) l'Agenzia in relazione ai  dati  contenuti  nell'indice  degli
indirizzi della pubblica amministrazione e dei  gestori  di  pubblici
servizi di cui all'art. 57-bis del CAD.