Art. 16 
 
 
                Regole e condizioni per l'apposizione 
                         della marcatura CE 
 
  1. La marcatura CE e' apposta sull'AEE  finita  o  sulla  targhetta
segnaletica in modo visibile,  leggibile  e  indelebile.  Qualora  la
natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa e' apposta
sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 
  2. La marcatura CE e' apposta sull'AEE prima della  sua  immissione
sul mercato.