Art. 16 
 
 
              Sospensione della ripetizione delle somme 
 
  1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di  accoglimento
della domanda  e  la  ripetizione  delle  somme  gia'  liquidate  dal
Comitato e' sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile
quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che  statuisce
il pagamento di  una  provvisionale  in  favore  delle  parti  civili
costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte
del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  129  del  codice   di
          procedura penale si veda nella nota all'art. 15.