Art. 16 
 
 
        Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo 
 
  1.  Con  decreto  del  Ministro  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale, da adottare entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  e'  istituito  un
Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo,  composto  dai
principali soggetti pubblici e privati, profit e  non  profit,  della
cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti
dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  degli  enti  locali,  dell'Agenzia  di   cui
all'articolo  17,  delle  principali  reti  di  organizzazioni  della
societa' civile di cooperazione allo  sviluppo  e  aiuto  umanitario,
delle universita' e del volontariato. La partecipazione al  Consiglio
nazionale non da'  luogo  a  compensi,  rimborsi  spese,  gettoni  di
presenza od emolumenti comunque denominati. 
  2. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di  partecipazione,
consultazione  e  proposta,  si  riunisce   almeno   annualmente   su
convocazione del Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale o del vice ministro della cooperazione allo  sviluppo,
per esprimere pareri sulle materie  attinenti  la  cooperazione  allo
sviluppo ed in particolare sulla  coerenza  delle  scelte  politiche,
sulle strategie, sulle  linee  di  indirizzo,  sulla  programmazione,
sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione. 
  3.  Ogni  tre  anni  il  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale
per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione  delle
politiche di cooperazione allo sviluppo. 
  4.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.