Art. 16 Operatori di finanza mutualistica e solidale 1. Sono operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di cooperativa a mutualita' prevalente, il cui statuto preveda che: a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano esclusivamente soci; b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali; c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari; d) la societa' non abbia scopo di lucro e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento; e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale e' attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione. 2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono: a) in deroga all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ai limiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, concedere finanziamenti di cui al titolo I ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e per una durata massima di dieci anni; il tasso effettivo globale applicato a tali finanziamenti non puo' eccedere la somma dei costi di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione; b) nel rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai titoli I e II. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 ottobre 2014 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Note all'art. 16: - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note alle premesse.