Art. 16 Revoche 1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente, e i relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato risolti dal Soggetto gestore nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili; b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore; c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 anni ovvero 5 anni per le grandi imprese dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo; d) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 14; g) mancato rimborso delle rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero mancata corresponsione degli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita; h) mancata realizzazione del programma occupazionale di cui all'art. 5, comma 8, lettera e), in presenza di un decremento dell'obiettivo occupazionale superiore al 10 per cento di quello previsto nel programma stesso; i) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato. 2. In caso di decremento dell'obiettivo occupazionale di cui al comma 1, lettera h), nei limiti del 50 per cento di quanto previsto la revoca e' parziale e comporta l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato, operazioni oltre 18 mesi, settore industria, pubblicato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla occupazione non realizzata rispetto a quella prevista. Per decrementi superiori al 50 per cento la revoca e' totale e comporta la restituzione integrale delle agevolazioni accordate.