Art. 16 
 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o  parzialmente,  e  i
relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento
agevolato risolti dal Soggetto gestore nei seguenti casi: 
    a) verifica dell'assenza di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili; 
    b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle
agevolazioni entro il  termine  stabilito,  salvo  i  casi  di  forza
maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore; 
    c) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione
del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi
alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 anni ovvero 5 anni per
le  grandi  imprese  dalla  data  di  ultimazione  del  programma  di
investimento medesimo; 
    d) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua
alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o
trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla  data
di ultimazione del programma di investimento; 
    e)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano
trascorsi  3  anni  dalla  data  di  ultimazione  del  programma   di
investimento; 
    f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e  controllo
di cui all'art. 14; 
    g) mancato rimborso delle rate del  finanziamento  agevolato  per
oltre due scadenze previste dal  piano  di  rimborso  ovvero  mancata
corresponsione  degli  interessi  di  preammortamento  alla  scadenza
stabilita; 
    h) mancata  realizzazione  del  programma  occupazionale  di  cui
all'art. 5, comma  8,  lettera  e),  in  presenza  di  un  decremento
dell'obiettivo occupazionale superiore al  10  per  cento  di  quello
previsto nel programma stesso; 
    i) mancato rispetto  di  ogni  altra  condizione  prevista  dalla
delibera  di  concessione  delle  agevolazioni  e  dai  contratti  di
contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato. 
  2. In caso di decremento dell'obiettivo  occupazionale  di  cui  al
comma 1, lettera h), nei limiti del 50 per cento di  quanto  previsto
la  revoca  e'  parziale  e  comporta  l'applicazione  di  un   tasso
corrispondente al tasso di  riferimento  per  il  credito  agevolato,
operazioni   oltre   18   mesi,   settore    industria,    pubblicato
dall'Associazione  bancaria   italiana   (ABI)   nel   proprio   sito
istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla  occupazione
non realizzata rispetto a quella prevista. Per  decrementi  superiori
al 50 per cento la  revoca  e'  totale  e  comporta  la  restituzione
integrale delle agevolazioni accordate.