(( Art. 16 bis Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' 1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: «420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi». ))