(( Art. 16 ter Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unita' nella Polizia di Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri, di 400 unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facolta' assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonche', per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri e' autorizzata, altresi', per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016. 2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso piu' risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie. 3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unita', per l'anno 2015 a valere sulle facolta' assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, nonche' all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 5. Le residue facolta' assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al 1º dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1º dicembre 2016. 6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dei commi 9-bis e 10 dell'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: "9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.". Si riporta il testo dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): "Art. 2199. Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all'art. 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure e' di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate. 4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure minime percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure massime percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale. 6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati. 7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'art. 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno.". Si riporta il testo vigente del comma 264 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: "264. Le assunzioni di personale di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2201 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: "Art. 2201. Aumento dei posti disponibili 1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'art. 2199, per cause diverse dall'incremento degli organici, risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso art. 2199, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.". Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 101 del 2013: "Art. 8. Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'. 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. 3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". (45) 4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata non oltre il 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 73.127.182 a decorrere dall'anno 2015. 6. All'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome. 6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'art. 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.". 7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999. 7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie.". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131: "Art. 5. Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione 1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all' art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all' art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.".