Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
151,  in  materia  di  modalita'  di  erogazione  dell'indennita'  di
 maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole 
 
  1. All'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'indennita'  di  cui  all'articolo  66,  comma  1-bis,  e'
erogata  previa  domanda  all'INPS,  corredata  dalla  certificazione
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il  padre
lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo  47
del decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.
445.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  In  caso  di  adozione  o  di  affidamento,  l'indennita'   di
maternita' di cui  all'articolo  66  spetta,  sulla  base  di  idonea
documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto  all'articolo
26.». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta l'art. 67 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 67 (Modalita' di erogazione) (legge  29  dicembre
          1987, n. 546, art. 2). - 1. L'indennita' di cui all'art. 66
          viene erogata dall'INPS a seguito di  apposita  domanda  in
          carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato
          dall'azienda sanitaria locale  competente  per  territorio,
          attestante la data di  inizio  della  gravidanza  e  quella
          presunta   del   parto   ovvero   dell'interruzione   della
          gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della  legge  22
          maggio 1978, n. 194. 
              1-bis. L'indennita' di cui all'art. 66, comma 1-bis, e'
          erogata   previa   domanda   all'INPS,   corredata    dalla
          certificazione relativa alle condizioni  ivi  previste.  In
          caso di abbandono il padre  lavoratore  autonomo  ne  rende
          dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2. In caso di adozione o di  affidamento,  l'indennita'
          di maternita' di cui all'art.  66  spetta,  sulla  base  di
          idonea documentazione,  per  i  periodi  e  secondo  quanto
          previsto all'art. 26. 
              3.  L'INPS   provvede   d'ufficio   agli   accertamenti
          amministrativi necessari.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  66  del  citato   decreto
          legislativo n. 151 del 2001, si vedano note all'art. 15. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  26  del  citato   decreto
          legislativo n. 151 del 2001, si vedano le note all'art. 4.