Art. 16 
 
 
              Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza 
 
  1. Chiunque intende realizzare  un  nuovo  stabilimento  di  soglia
superiore, prima di dare  inizio  alla  costruzione  degli  impianti,
oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione  vigente,
deve ottenere il nulla osta di fattibilita' di cui  all'articolo  17,
comma 2; a tal fine, presenta al  CTR  di  cui  all'articolo  10,  un
rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i  criteri  di  cui
all'allegato C. Il permesso di costruire non puo'  essere  rilasciato
in mancanza del nulla osta di fattibilita'. 
  2. Prima di dare inizio all'attivita', il gestore deve ottenere  il
parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine
il  gestore  presenta  al  CTR  il  rapporto  di  sicurezza  di   cui
all'articolo 15, nella versione definitiva.