Art. 16 
 
Disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  nei
  cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL 
 
  1. La lettera g-bis) del  comma  2  dell'articolo  88  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituita dalla seguente: 
  «g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche,
gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori
edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X». 
 
          Note all'art. 16: 
              L'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
          81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,
          n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
          nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          30  aprile  2008,  n.  101,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 88 (Campo di applicazione). - 1. Il presente capo
          contiene disposizioni specifiche relative alle  misure  per
          la tutela della salute e per la  sicurezza  dei  lavoratori
          nei   cantieri   temporanei   o   mobili   quali   definiti
          all'articolo 89, comma 1, lettera a). 
              2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: 
              a) ai lavori di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione
          delle sostanze minerali; 
              b)  ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi  alle
          attivita'  minerarie  esistenti  entro  il  perimetro   dei
          permessi   di   ricerca,   delle   concessioni   o    delle
          autorizzazioni; 
              c) ai lavori svolti negli  impianti  che  costituiscono
          pertinenze della miniera:  gli  impianti  fissi  interni  o
          esterni, i pozzi, le gallerie, nonche'  i  macchinari,  gli
          apparecchi e utensili  destinati  alla  coltivazione  della
          miniera,   le    opere    e    gli    impianti    destinati
          all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori  del
          perimetro delle concessioni; 
              d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,  squadratura
          e trasporto dei prodotti delle cave ed alle  operazioni  di
          caricamento di tali prodotti dai piazzali; 
              e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione
          e  stoccaggio  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel
          territorio  nazionale,  nel  mare  territoriale   e   nella
          piattaforma continentale e  nelle  altre  aree  sottomarine
          comunque soggette ai poteri dello Stato; 
              f) ai lavori svolti in mare; 
              g)   alle   attivita'   svolte   in   studi   teatrali,
          cinematografici, televisivi o in altri  luoghi  in  cui  si
          effettuino riprese, purche' tali attivita'  non  implichino
          l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile; 
              g-bis) ai lavori relativi a  impianti  elettrici,  reti
          informatiche, gas, acqua, condizionamento  e  riscaldamento
          che non comportino lavori edili o di ingegneria  civile  di
          cui all'allegato X; 
              g-ter) alle attivita' di cui al decreto legislativo  27
          luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili  o  di
          ingegneria civile di cui all'allegato X. 
              2-bis. Le disposizioni di cui  al  presente  titolo  si
          applicano  agli  spettacoli  musicali,  cinematografici   e
          teatrali e alle manifestazioni  fieristiche  tenendo  conto
          delle particolari esigenze connesse allo svolgimento  delle
          relative attivita', individuate con  decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro della salute, sentita  la  Commissione  consultiva
          permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,  che  deve
          essere adottato entro il 31 dicembre 2013.".