Art. 16 
 
            Forme di coordinamento nazionale e regionale 
 
  1. Il  Tavolo  di  coordinamento  nazionale,  insediato  presso  il
Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
l'immigrazione,  di  cui  all'articolo  29,  comma  3,  del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n.  251,  e  successive  modificazioni,
individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione  degli
interventi diretti a ottimizzare il sistema di  accoglienza  previsto
dal presente decreto, compresi i criteri  di  ripartizione  regionale
dei posti da destinare  alle  finalita'  di  accoglienza  di  cui  al
presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal
Tavolo sono fissati d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  il  Tavolo  predispone  annualmente,
salva la necessita' di un termine piu' breve, un Piano nazionale  per
l'accoglienza che, sulla base  delle  previsioni  di  arrivo  per  il
periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti  da  destinare
alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto. 
  3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo
di cui al comma 1 sono  attuati  a  livello  territoriale  attraverso
Tavoli di coordinamento regionale insediati presso  le  prefetture  -
uffici  territoriali  del  Governo  del  capoluogo  di  Regione,  che
individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui  agli
articoli 9 e 11, nonche' i criteri di ripartizione, all'interno della
Regione, dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di  cui
al presente decreto,  tenuto  conto  dei  posti  gia'  attivati,  nel
territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione  per
richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14. 
  4. Ai fini dello svolgimento delle  funzioni  di  cui  al  presente
articolo, la composizione e le modalita' operative dei Tavoli di  cui
ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 
  5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1  e  3
non da' luogo alla corresponsione di compensi,  gettoni,  emolumenti,
indennita' o rimborsi spese comunque denominati. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Si  riporta  l'articolo  29,  comma  3  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251: 
              "3. Ai fini della  programmazione  degli  interventi  e
          delle  misure   volte   a   favorire   l'integrazione   dei
          beneficiari di  protezione  internazionale,  il  Tavolo  di
          coordinamento  nazionale  insediato  presso  il   Ministero
          dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
          l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi  di
          accoglienza dei  richiedenti  e/o  titolari  di  protezione
          internazionale secondo gli indirizzi sanciti  d'intesa  con
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  predispone,  altresi',
          ogni due anni, salva  la  necessita'  di  un  termine  piu'
          breve,  un  Piano  nazionale  che  individua  le  linee  di
          intervento  per  realizzare  l'effettiva  integrazione  dei
          beneficiari di protezione internazionale,  con  particolare
          riguardo    all'inserimento     socio-lavorativo,     anche
          promuovendo specifici programmi di incontro tra  domanda  e
          offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza  sanitaria  e
          sociale,  all'alloggio,  alla  formazione   linguistica   e
          all'istruzione nonche' al contrasto delle  discriminazioni.
          Il Piano indica una stima dei destinatari delle  misure  di
          integrazione  nonche'  specifiche  misure  attuative  della
          programmazione dei  pertinenti  fondi  europei  predisposta
          dall'autorita' responsabile. Il predetto Tavolo e' composto
          da rappresentanti del Ministero dell'interno,  dell'Ufficio
          del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e
          delle politiche sociali, delle Regioni,  dell'Unione  delle
          province d'Italia (UPI) e dell'Associazione  nazionale  dei
          comuni  italiani  (ANCI),  ed  e'  integrato,  in  sede  di
          programmazione  delle   misure   di   cui   alla   presente
          disposizione, con un rappresentante del  Ministro  delegato
          alle  pari  opportunita',   un   rappresentante   dell'Alto
          Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati  (UNHCR),
          un  rappresentante,  della  Commissione  nazionale  per  il
          diritto di asilo e, a seconda delle materie  trattate,  con
          rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti
          interessati.". 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.