Art. 16 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 in materia di non conformita' 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento o il distributore che non adotta provvedimenti richiesti dall'autorita' competente ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento o adotta misure non sufficienti a rendere il prodotto cosmetico conforme alle disposizioni del regolamento, ovvero non adotta dette misure entro i termini stabiliti dall'autorita', e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000.