Art. 16. (Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza) 1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « disposta con legge »; b) al secondo comma, le parole: « alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono » sono sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, e' appositamente convocata e si riunisce »; c) al terzo comma: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione »; 2) al secondo periodo, le parole: « Le Camere possono » sono sostituite dalle seguenti: « La legge puo' » e le parole: « con legge » sono soppresse; d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Il Governo non puo', mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti e' disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalita' del decreto ».