Art. 16 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e successive modificazioni, la parola: «2.000»  e'  sostituita  dalla
seguente: «1.943» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «943 nel corso dell'anno 2016». 
  2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del  decreto-legge  27  giugno
2015, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 132, la parola: «49.200.000» e' sostituita  dalla  seguente:
«46.578.000», la parola: «94.200.000» e' sostituita  dalla  seguente:
«91.578.000» e la parola: «93.200.000» e' sostituita dalla  seguente:
«90.578.000». 
  3. All'articolo 22, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, le parole: «46.000.000 di euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «43.378.000 euro» e le parole: «92.000.000  di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «89.378.000 euro». 
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo  14  e'
autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a  decorrere  dall'anno  2016,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo  di  cui
all'articolo l, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  425,  della  legge  n.
          190/2014  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2015), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre
          2014,  n.  300,  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              «425.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  avvia,  presso  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti  pubblici   non
          economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   con
          esclusione del personale non  amministrativo  dei  comparti
          sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          del  comparto  scuola,  AFAM  ed  enti  di   ricerca,   una
          ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
          personale  di  cui  al  comma  422  del  presente  articolo
          interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
          cui al  presente  comma  comunicano  un  numero  di  posti,
          soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
          sul piano finanziario, alla  disponibilita'  delle  risorse
          destinate, per gli anni 2015 e  2016,  alle  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato  secondo  la   normativa
          vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici collocati nelle  graduatorie
          vigenti o approvate alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          pubblica l'elenco dei posti  comunicati  nel  proprio  sito
          istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
          comma si svolgono secondo le modalita' e  le  priorita'  di
          cui al  comma  423,  procedendo  in  via  prioritaria  alla
          ricollocazione presso gli uffici giudiziari  e  facendo  in
          tal caso ricorso al fondo di cui all'art.  30,  comma  2.3,
          del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  prescindendo
          dall'acquisizione al medesimo fondo del 50  per  cento  del
          trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito
          facente capo all'amministrazione cedente.  Nelle  more  del
          completamento del procedimento di  cui  al  presente  comma
          alle  amministrazioni  e'  fatto  divieto   di   effettuare
          assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle.  Il  Ministero
          della giustizia, in  aggiunta  alle  procedure  di  cui  al
          presente comma e con le medesime modalita',  acquisisce,  a
          valere sul fondo  istituito  ai  sensi  del  comma  96,  un
          contingente   massimo   di   1943   unita'   di   personale
          amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
          943 nel corso dell'anno 2016 e 1.000  nel  corso  dell'anno
          2017,  da   inquadrare   nel   ruolo   dell'amministrazione
          giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
          contratti o accordi collettivi nazionali, la  procedura  di
          acquisizione di personale  di  cui  al  presente  comma  ha
          carattere  prioritario   su   ogni   altra   procedura   di
          trasferimento   all'interno   dell'amministrazione    della
          giustizia. 
              - Il testo dell'art. 22 del  decreto-legge  n.  83/2015
          (Misure  urgenti  in   materia   fallimentare,   civile   e
          processuale civile  e  di  organizzazione  e  funzionamento
          dell'amministrazione   giudiziaria),    pubblicato    nella
          Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2015, n. 147 e convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  n.   132/2015,   ulteriormente
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 22  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
          derivanti dall'attuazione degli articoli 5,  comma  2,  13,
          comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di
          euro per l'anno 2015, a 46.578.000 euro per l'anno 2016,  a
          91.578.000 euro per l'anno 2017 e a 90.578.000 euro annui a
          decorrere dall'anno 2018, si provvede: 
              a) quanto a 46.000.000  di  euro  per  l'anno  2015,  a
          3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno
          2017 e  a  1.200.000  euro  annui  a  decorrere  dal  2018,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
          1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
              b) quanto  a  43.378.000  euro  per  l'anno  2016  e  a
          89.378.000  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,
          mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui  all'art.
          1, comma 96, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti,  su  proposta  del  Ministro
          della giustizia le variazioni di bilancio  necessarie  alla
          ripartizione del citato Fondo sui  pertinenti  capitoli  in
          attuazione dell'art. 21. 
              2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui  all'art.
          1, comma 96 della legge 190 del  2014,  resesi  annualmente
          disponibili,  possono  essere  destinate,  nel  corso   del
          medesimo esercizio finanziario,  per  gli  interventi  gia'
          previsti nel presente provvedimento, per  l'efficientamento
          del  sistema   giudiziario,   nonche',   in   mancanza   di
          disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'art.
          2, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione  delle  borse  di
          studio per la partecipazione agli  stage  formativi  presso
          gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis, del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Il fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge  n.
          190/2014 e' il Fondo istituito presso  il  Ministero  della
          giustizia  per  il  recupero  di  efficienza  del   sistema
          giudiziario  e  il  potenziamento  dei  relativi   servizi,
          nonche' per il completamento del  processo  telematico.  Il
          fondo ha una dotazione di 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015, di 90 milioni di  euro  per  l'anno  2016  e  di  120
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.