Art. 16 
 
Disposizioni in materia di cessione gratuita di  derrate  alimentari,
  di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta'
  sociale 
 
  1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero  12),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
sono provate con modalita' telematiche  da  parte  del  cedente  agli
uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo  della
guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora
e del luogo di inizio del trasporto, della  destinazione  finale  dei
beni  nonche'  dell'ammontare  complessivo,  calcolato   sulla   base
dell'ultimo prezzo di vendita, dei  beni  gratuitamente  ceduti,  ivi
incluse le derrate alimentari. La  comunicazione  deve  pervenire  ai
suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui  si  riferiscono
le cessioni gratuite in essa  indicate  e  puo'  non  essere  inviata
qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per
ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si  riferisce
la comunicazione. Per  le  cessioni  di  beni  alimentari  facilmente
deperibili si e' esonerati dall'obbligo di comunicazione. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con  proprio
provvedimento, definisce le modalita' telematiche  riepilogative  per
l'invio della comunicazione di cui al comma 1. 
  3. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il  Governo  provvede  ad  apportare  le  modifiche
necessarie all'articolo 2 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  441,  al  fine  di
adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo. 
  4. La comunicazione di cui al comma  1  e'  valida  anche  ai  fini
dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13  maggio
1999, n. 1 luglio 33. Alle  cessioni  di  cui  all'articolo  3  della
presente , n. non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 4, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. 
  5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1)  dopo  le  parole:  «Le  derrate  alimentari  e  i  prodotti
farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonche' altri prodotti,  da
individuare con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro»; 
      2) le parole: «alle  ONLUS»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il
perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'   civiche   e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e
in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano  attivita'  d'interesse   generale   anche   mediante   la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita'»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  disposizioni
del presente comma si applicano a condizione  che  per  ogni  singola
cessione sia predisposto un documento di  trasporto  progressivamente
numerato ovvero un documento equipollente,  contenente  l'indicazione
della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario
e dell'eventuale incaricato del trasporto,  nonche'  della  qualita',
della quantita' o del peso dei beni ceduti.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che
il   soggetto   beneficiario   effettui   un'apposita   dichiarazione
trimestrale di utilizzo dei beni  ceduti,  da  conservare  agli  atti
dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi  dei  documenti
di trasporto o  di  documenti  equipollenti  corrispondenti  ad  ogni
cessione,  e  in  cui  attesti  il  proprio  impegno   a   utilizzare
direttamente  i  beni  ricevuti   in   conformita'   alle   finalita'
istituzionali, e che,  a  pena  di  decadenza  dai  benefici  fiscali
previsti dal  presente  decreto,  ne  realizzi  l'effettivo  utilizzo
diretto a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro». 
  6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole:  «I  prodotti  alimentari»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione,  purche'
siano garantite l'integrita' dell'imballaggio primario  e  le  idonee
condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonche'  altri
prodotti, da individuare con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, destinati a fini di solidarieta' sociale  senza  scopo
di lucro,»; 
    b) dopo le parole: «decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici
nonche' agli enti privati  costituiti  per  il  perseguimento,  senza
scopo di lucro, di finalita'  civiche  e  solidaristiche  e  che,  in
attuazione del principio  di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i
rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono  e  realizzano
attivita' d'interesse generale anche  mediante  la  produzione  e  lo
scambio di beni e servizi  di  utilita'  sociale  nonche'  attraverso
forme di mutualita',». 
  7. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Tavolo
permanente di  coordinamento  di  cui  all'articolo  8,  con  proprio
decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica, gli  altri  prodotti  destinati  a  fini  di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro, di  cui  all'articolo  13,
comma  2,  del  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  e
all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  come
modificati dal presente articolo. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il decreto del Presidente deIla Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto), e' pubblicato nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292. 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 novembre 1997, n.  441  (Regolamento  recante
          norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di
          cessione e di acquisto), e' il seguente: 
              "Art. 2 
              (Non operativita' della presunzione di cessione) 
              1. La presunzione di cui all'art. 1 non  opera  per  le
          fattispecie indicate nei seguenti  commi,  qualora  vengano
          osservati gli adempimenti ivi stabiliti. 
              2. Le cessioni  previste  dall'art.  10,  n.  12),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, sono provate con le seguenti modalita': 
                a) comunicazione scritta da parte  del  cedente  agli
          uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi  della
          Guardia di finanza di competenza, con  l'indicazione  della
          data,  ora  e  luogo  di  inizio   del   trasporto,   della
          destinazione  finale  dei  beni,   nonche'   dell'ammontare
          complessivo, sulla base del prezzo di  acquisto,  dei  beni
          gratuitamente ceduti. La comunicazione  deve  pervenire  ai
          suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e
          puo' non essere inviata qualora l'ammontare del  costo  dei
          beni stessi non sia superiore  a  euro  quindicimila  o  si
          tratti di beni facilmente deperibili; 
                b) emissione del documento previsto dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  14  agosto  1996,  n.   472,
          progressivamente numerato; 
                c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
          della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  con  la  quale  l'ente
          ricevente attesti natura, qualita'  e  quantita'  dei  beni
          ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento  di
          cui alla lettera b). 
              3. La perdita  dei  beni  dovuta  ad  eventi  fortuiti,
          accidentali o  comunque  indipendenti  dalla  volonta'  del
          soggetto e' provata da idonea documentazione fornita da  un
          organo della pubblica amministrazione o,  in  mancanza,  da
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai  sensi
          dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  2000,  n.  445,  resa  entro  trenta  giorni  dal
          verificarsi dell'evento o  dalla  data  in  cui  se  ne  ha
          conoscenza, dalle quali risulti il valore  complessivo  dei
          beni perduti,  salvo  l'obbligo  di  fornire,  a  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli  elementi
          in base ai quali detto valore e' stato determinato. 
              4. La distruzione dei beni o la trasformazione in  beni
          di altro  tipo  e  di  piu'  modesto  valore  economico  e'
          provata: 
                a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di
          cui al comma 2, lettera a), nei termini e con le  modalita'
          ivi previsti, indicando luogo, data e ora in  cui  verranno
          poste in essere le operazioni, le modalita' di  distruzione
          o di  trasformazione,  la  natura,  qualita'  e  quantita',
          nonche' l'ammontare complessivo, sulla base del  prezzo  di
          acquisto, dei  beni  da  distruggere  o  da  trasformare  e
          l'eventuale valore residuale  che  si  otterra'  a  seguito
          della distruzione o trasformazione dei  beni  stessi.  Tale
          comunicazione non e' inviata qualora la  distruzione  venga
          disposta da un organo della pubblica amministrazione; 
                b) dal verbale redatto  da  pubblici  funzionari,  da
          ufficiali della Guardia di finanza o  da  notai  che  hanno
          presenziato alla  distruzione  o  alla  trasformazione  dei
          beni, ovvero, nel caso in cui  l'ammontare  del  costo  dei
          beni distrutti o  trasformati  non  sia  superiore  a  euro
          10.000, da dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  ai
          sensi della legge 4 gennaio 1968,  n.  15.  Dal  verbale  e
          dalla dichiarazione devono risultare data, ora e  luogo  in
          cui avvengono  le  operazioni,  nonche'  natura,  qualita',
          quantita' e  ammontare  del  costo  dei  beni  distrutti  o
          trasformati; 
                c) da documento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 agosto 1996, n.  472,  progressivamente
          numerato, relativo  al  trasporto  dei  beni  eventualmente
          risultanti dalla distruzione o trasformazione. 
              5. I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di
          vendite in blocco  o  di  operazioni  similari  secondo  la
          prassi commerciale risultano, oltre che  dalla  fattura  di
          cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 633 del 1972, anche dal documento previsto  dal  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica   n.   472   del   1996,
          progressivamente  numerato,  da  cui   risulti   natura   e
          quantita'  dei  beni,   nonche'   la   sottoscrizione   del
          cessionario che attesti la ricezione dei  beni  stessi.  Il
          cedente  annota,  altresi',  soltanto  nell'esemplare   del
          documento  di  trasporto  in  suo   possesso,   l'ammontare
          complessivo del costo sostenuto  per  l'acquisto  dei  beni
          ceduti.". 
              -  Il  testo  dell'art.  13,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460  (Riordino   della
          disciplina tributaria degli enti non  commerciali  e  delle
          organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 13 
              (Erogazioni liberali) 
              (Omissis). 
              2. Le derrate alimentari  e  i  prodotti  farmaceutici,
          nonche' altri prodotti,  da  individuare  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
          solidarieta'  sociale  senza  scopo  di  lucro   alla   cui
          produzione  o  al  cui  scambio  e'   diretta   l'attivita'
          dell'impresa, che, in alternativa alla usuale  eliminazione
          dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente agli
          enti pubblici, alle ONLUS e agli  enti  privati  costituiti
          per il perseguimento, senza scopo di  lucro,  di  finalita'
          civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio
          di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti  o
          atti  costitutivi,  promuovono   e   realizzano   attivita'
          d'interesse generale anche  mediante  la  produzione  e  lo
          scambio di beni  e  servizi  di  utilita'  sociale  nonche'
          attraverso  forme  di  mutualita',   non   si   considerano
          destinati a finalita' estranee  all'esercizio  dell'impresa
          ai sensi dell'art. 53,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              Le disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  a
          condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un
          documento di trasporto progressivamente numerato ovvero  un
          documento  equipollente,  contenente  l'indicazione   della
          data,  degli  estremi  identificativi  del   cedente,   del
          cessionario  e  dell'eventuale  incaricato  del  trasporto,
          nonche' della qualita', della quantita' o del peso dei beni
          ceduti. 
              (Omissis).". 
              - Il testo dell'art. 6, comma 15, della legge 13 maggio
          1999, n. 133  (Disposizioni  in  materia  di  perequazione,
          razionalizzazione e federalismo fiscale),  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 6 
              (Ulteriori disposizioni in materia di IVA) 
              (Omissis). 
              15. I  prodotti  alimentari,  anche  oltre  il  termine
          minimo   di   conservazione,   purche'   siano    garantite
          l'integrita'  dell'imballaggio   primario   e   le   idonee
          condizioni di  conservazione,  e  i  prodotti  farmaceutici
          nonche' altri prodotti,  da  individuare  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
          solidarieta'  sociale  senza  scopo  di  lucro,  non   piu'
          commercializzati o non idonei alla commercializzazione  per
          carenza o errori di confezionamento, di  etichettatura,  di
          peso o per altri motivi similari  nonche'  per  prossimita'
          della data di scadenza, ceduti  gratuitamente  ai  soggetti
          indicati  nell'art.  10,  numero  12),  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  agli
          enti pubblici nonche' agli enti privati costituiti  per  il
          perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e
          solidaristiche  e  che,  in  attuazione  del  principio  di
          sussidiarieta' e in coerenza con  i  rispettivi  statuti  o
          atti  costitutivi,  promuovono   e   realizzano   attivita'
          d'interesse generale anche  mediante  la  produzione  e  lo
          scambio di beni  e  servizi  di  utilita'  sociale  nonche'
          attraverso forme di mutualita',  si  considerano  distrutti
          agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.".