(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 16)
 
                               Art. 16 
 
                      (Regolamento preventivo) 
 
 
  1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali  regionali  e'
ammesso  il  ricorso  per  regolamento  preventivo  di  giurisdizione
previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si  applica
il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice. 
 
 
  2.  Nel  giudizio  sospeso  possono  essere  chieste  dal  pubblico
ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.