(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 16)
 
                               Art. 16 
 
                     (Produzione delle memorie) 
 
 
  1. Le memorie sono inserite nel fascicolo d'ufficio, ferma restando
la valutazione del collegio sulla loro ammissibilita'. Restano  salve
le disposizioni relative all'utilizzazione di strumenti informatici e
telematici.