Art. 16 
 
 
                          Societa' in house 
 
  1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti  di  contratti
pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo
analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse
il controllo analogo congiunto solo se non vi sia  partecipazione  di
capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge
e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto,
ne'  l'esercizio  di   un'influenza   determinante   sulla   societa'
controllata. 
  2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al
comma 1: 
  a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole
in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis  e  dell'articolo
2409-novies del codice civile; 
  b) gli statuti delle societa' a  responsabilita'  limitata  possono
prevedere l'attribuzione  all'ente  o  agli  enti  pubblici  soci  di
particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468,  terzo  comma,  del
codice civile; 
  c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo  possono  essere
acquisiti  anche  mediante   la   conclusione   di   appositi   patti
parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni,
in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 
  3. Gli statuti delle societa' di cui al  presente  articolo  devono
prevedere che oltre  l'ottanta  per  cento  del  loro  fatturato  sia
effettuato nello svolgimento dei compiti a  esse  affidati  dall'ente
pubblico o dagli enti pubblici soci e  che  la  produzione  ulteriore
rispetto al suddetto  limite  di  fatturato  sia  consentita  solo  a
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di  scala  o
altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'  principale
della societa'. 
  4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui  al  comma  3
costituisce grave  irregolarita'  ai  sensi  dell'articolo  2409  del
codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto. 
  5.  Nel  caso  di  cui  al  comma  4,  la  societa'   puo'   sanare
l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si  e'
manifestata, rinunci a  una  parte  dei  rapporti  di  fornitura  con
soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali,  ovvero
rinunci agli affidamenti diretti da  parte  dell'ente  o  degli  enti
pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo  caso
le  attivita'  precedentemente  affidate  alla  societa'  controllata
devono essere riaffidate,  dall'ente  o  dagli  enti  pubblici  soci,
mediante procedure competitive regolate dalla disciplina  in  materia
di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo  scioglimento
del  rapporto  contrattuale.  Nelle  more  dello  svolgimento   delle
procedure di gara i beni o servizi continueranno  ad  essere  forniti
dalla stessa societa' controllata. 
  6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui  al  comma
5, la societa' puo' continuare la propria attivita' se  e  in  quanto
sussistano i  requisiti  di  cui  all'articolo  4.  A  seguito  della
cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia  le  clausole
statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti
del controllo analogo. 
  7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto
di lavori, beni e servizi secondo la disciplina  di  cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Si  riporta  il  testo  degli   articoli   2380-bis,
          2409-novies, 2468 e 2341-bis del citato  Regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 262, recante  «Approvazione  del  testo  del
          Codice civile»: 
              «2380-bis. Amministrazione della societa' 
              La gestione  dell'impresa  spetta  esclusivamente  agli
          amministratori, i quali compiono le  operazioni  necessarie
          per l'attuazione dell'oggetto sociale. 
              L'amministrazione della societa' puo'  essere  affidata
          anche a non soci [c.c. 2318, 2382, 2385, 2397, 2417,  2455,
          2457, 2475, 2542]. 
              Quando l'amministrazione e' affidata  a  piu'  persone,
          queste costituiscono il consiglio di amministrazione  [c.c.
          2388, 2405, 2421, n. 4]. 
              Se  lo  statuto  non   stabilisce   il   numero   degli
          amministratori [c.c. 2328, n. 9], ma ne indica solamente un
          numero  massimo  e   minimo,   la   determinazione   spetta
          all'assemblea. 
              Il consiglio di  amministrazione  sceglie  tra  i  suoi
          componenti  il  presidente,  se  questi  non  e'   nominato
          dall'assemblea [c.c. 2364, 2364-bis].» 
              «2409-novies. Consiglio di gestione 
              La  gestione  dell'impresa  spetta  esclusivamente   al
          consiglio  di  gestione,  il  quale  compie  le  operazioni
          necessarie  per  l'attuazione  dell'oggetto  sociale.  Puo'
          delegare proprie  attribuzioni  ad  uno  o  piu'  dei  suoi
          componenti; si applicano in tal caso  il  terzo,  quarto  e
          quinto comma dell'art. 2381. 
              E' costituito da un numero  di  componenti,  anche  non
          soci, non inferiore a due. 
              Fatta  eccezione  per  i  primi  componenti,  che  sono
          nominati nell'atto costitutivo,  e  salvo  quanto  disposto
          dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei  componenti
          il  consiglio  di   gestione   spetta   al   consiglio   di
          sorveglianza, previa determinazione  del  loro  numero  nei
          limiti stabiliti dallo statuto. 
              I componenti del  consiglio  di  gestione  non  possono
          essere nominati consiglieri di sorveglianza, e  restano  in
          carica per un periodo non superiore  a  tre  esercizi,  con
          scadenza  alla  data  della  riunione  del   consiglio   di
          sorveglianza  convocato  per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
              I   componenti   del   consiglio   di   gestione   sono
          rieleggibili, salvo diversa disposizione dello  statuto,  e
          sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in  qualunque
          tempo, anche se nominati nell'atto  costitutivo,  salvo  il
          diritto al risarcimento dei  danni  se  la  revoca  avviene
          senza giusta causa. 
              Se nel corso dell'esercizio vengono  a  mancare  uno  o
          piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio  di
          sorveglianza   provvede    senza    indugio    alla    loro
          sostituzione.» 
              «2468. Quote di partecipazione 
              Le  partecipazioni  dei   soci   non   possono   essere
          rappresentate da azioni ne' costituire oggetto  di  offerta
          al pubblico di prodotti finanziari. 
              Salvo quanto disposto  dal  terzo  comma  del  presente
          articolo, i diritti sociali  spettano  ai  soci  in  misura
          proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se
          l'atto   costitutivo   non   prevede    diversamente,    le
          partecipazioni  dei  soci  sono   determinate   in   misura
          proporzionale al conferimento. 
              Resta salva  la  possibilita'  che  l'atto  costitutivo
          preveda  l'attribuzione  a  singoli  soci  di   particolari
          diritti riguardanti l'amministrazione della societa'  o  la
          distribuzione degli utili. 
              Salvo  diversa  disposizione  dell'atto  costitutivo  e
          salvo  in  ogni  caso  quanto  previsto  dal  primo   comma
          dell'art. 2473, i diritti  previsti  dal  precedente  comma
          possono essere modificati solo con il consenso di  tutti  i
          soci. 
              Nel caso di  comproprieta'  di  una  partecipazione,  i
          diritti dei comproprietari devono essere esercitati  da  un
          rappresentante  comune  nominato   secondo   le   modalita'
          previste dagli articoli 1105 e 1106.» 
              «2341-bis. Patti parasociali 
              I patti, in qualunque forma stipulati, che al  fine  di
          stabilizzare gli assetti proprietari  o  il  governo  della
          societa': 
              a) hanno per oggetto l'esercizio del  diritto  di  voto
          nelle  societa'  per  azioni  o  nelle  societa'   che   le
          controllano; 
              b)  pongono  limiti  al  trasferimento  delle  relative
          azioni  o  delle  partecipazioni   in   societa'   che   le
          controllano; 
              c) hanno per oggetto o per  effetto  l'esercizio  anche
          congiunto di un'influenza dominante su tali  societa',  non
          possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono
          stipulati  per  questa  durata  anche  se  le  parti  hanno
          previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla
          scadenza. 
              Qualora il patto non  preveda  un  termine  di  durata,
          ciascun contraente ha diritto di recedere con un  preavviso
          di centottanta giorni. 
              Le disposizioni di questo articolo non si applicano  ai
          patti  strumentali  ad  accordi  di  collaborazione   nella
          produzione o nello scambio di beni o servizi e  relativi  a
          societa'    interamente    possedute    dai    partecipanti
          all'accordo.» 
              - Per il testo dell'art. 2409 del citato Regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo  del
          Codice civile», si veda la nota all'art. 13. 
              - Si riporta il testo dell'art. 192 del citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house).
          - 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire
          adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza nei contratti
          pubblici, l'elenco delle amministrazioni  aggiudicatrici  e
          degli enti aggiudicatori che operano  mediante  affidamenti
          diretti nei confronti di proprie societa' in house  di  cui
          all'art. 5. L'iscrizione  nell'elenco  avviene  a  domanda,
          dopo che sia stata riscontrata l'esistenza  dei  requisiti,
          secondo le modalita' e i criteri che l'Autorita'  definisce
          con proprio atto. La domanda di  iscrizione  consente  alle
          amministrazioni aggiudicatrici e  agli  enti  aggiudicatori
          sotto la propria responsabilita', di effettuare affidamenti
          diretti dei contratti  all'ente  strumentale.  Resta  fermo
          l'obbligo   di   pubblicazione    degli    atti    connessi
          all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al
          comma 3. 
              2. Ai fini dell'affidamento in house  di  un  contratto
          avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime
          di   concorrenza,   le   stazioni   appaltanti   effettuano
          preventivamente la valutazione sulla  congruita'  economica
          dell'offerta  dei  soggetti  in   house,   avuto   riguardo
          all'oggetto e al  valore  della  prestazione,  dando  conto
          nella motivazione del provvedimento  di  affidamento  delle
          ragioni  del  mancato  ricorso  al  mercato,  nonche'   dei
          benefici per  la  collettivita'  della  forma  di  gestione
          prescelta,  anche  con  riferimento   agli   obiettivi   di
          universalita' e socialita', di efficienza, di  economicita'
          e di qualita' del servizio,  nonche'  di  ottimale  impiego
          delle risorse pubbliche. 
              3.  Sul   profilo   del   committente   nella   sezione
          Amministrazione trasparente sono pubblicati  e  aggiornati,
          in  conformita',  alle,  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  in  formato  open-data,
          tutti  gli  atti  connessi  all'affidamento  degli  appalti
          pubblici  e  dei  contratti   di   concessione   tra   enti
          nell'ambito del settore  pubblico,  ove  non  secretati  ai
          sensi dell'art. 162.»