Art. 16 Comunicazione per la detenzione e il confezionamento 1. A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e c), sono consentiti esclusivamente la detenzione e il successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo umano diretto: a) bevande spiritose di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 110/2008; b) prodotti vitivinicoli aromatizzati; c) succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'allegato I al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti; d) le altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti; e) aceti. 2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale puo' definire specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni. 3. Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla disciplina fiscale e da quella in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 110/2008 si veda nelle note all'art. 2. - Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, (Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2004, n. 141.