Art. 16 
 
                 Relazione di controllo e banca dati 
                   dei controlli tecnici su strada 
 
  1. Per ogni controllo tecnico su strada iniziale  effettuato,  sono
comunicate all'autorita' competente le seguenti informazioni: 
    a) paese di immatricolazione del veicolo; 
    b) categoria del veicolo; 
    c) risultato del controllo tecnico su strada iniziale. 
  2. A conclusione di  un  controllo  piu'  approfondito  l'ispettore
redige una relazione a norma dell'allegato IV. L'autorita' competente
provvede affinche' il conducente del veicolo riceva una  copia  della
relazione di controllo. 
  3. L'ispettore comunica all'autorita' competente  i  risultati  del
controllo tecnico  su  strada  piu'  approfondito  entro  un  termine
ragionevole  successivo  al  controllo  in   questione.   L'autorita'
competente conserva tali informazioni conformemente alla legislazione
applicabile in materia di protezione dei dati  per  almeno  trentasei
mesi dalla data della loro ricezione.