Art. 16 Relazione di controllo e banca dati dei controlli tecnici su strada 1. Per ogni controllo tecnico su strada iniziale effettuato, sono comunicate all'autorita' competente le seguenti informazioni: a) paese di immatricolazione del veicolo; b) categoria del veicolo; c) risultato del controllo tecnico su strada iniziale. 2. A conclusione di un controllo piu' approfondito l'ispettore redige una relazione a norma dell'allegato IV. L'autorita' competente provvede affinche' il conducente del veicolo riceva una copia della relazione di controllo. 3. L'ispettore comunica all'autorita' competente i risultati del controllo tecnico su strada piu' approfondito entro un termine ragionevole successivo al controllo in questione. L'autorita' competente conserva tali informazioni conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati per almeno trentasei mesi dalla data della loro ricezione.