Art. 16. 
 
                 Comitato disciplinare e di garanzia 
 
    Il Comitato disciplinare e di garanzia  e'  l'organo  che  assume
provvedimenti disciplinari di cui all'art. 32 nei confronti dei soci. 
    Le modalita' di deliberazione  del  Comitato  disciplinare  e  di
garanzia sono dettagliate in un apposito  regolamento  improntato  al
rispetto del principio del contraddittorio. 
    Esso dura in carica  tre  anni  ed  e'  composto  dal  Segretario
federale, dal responsabile federale organizzativo e del territorio  e
da non meno di 3 (tre)  membri  nominati  o  revocati  dal  Consiglio
federale tra i suoi componenti che non siano segretari regionali. 
    Il  giudizio  del  Comitato  disciplinare  e   di   garanzia   e'
appellabile al Consiglio federale come organo di ultima istanza.