Art. 16 Procedure per gli impianti di distribuzione di idrogeno per il trasporto 1. Per gli impianti di distribuzione di idrogeno per il trasporto si applicano le procedure autorizzative previste, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 si veda nelle note alle premesse.