Art. 16 
 
Procedure per gli  impianti  di  distribuzione  di  idrogeno  per  il
                              trasporto 
 
  1. Per gli impianti di distribuzione di idrogeno per  il  trasporto
si applicano  le  procedure  autorizzative  previste,  ai  sensi  del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  per  gli  impianti  di
distribuzione carburanti, nel rispetto delle  normative  nazionali  e
regionali vigenti in materia di sicurezza. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          11 febbraio 1998, n. 32 si veda nelle note alle premesse.