Art. 16 
 
               Servizi sociali, culturali o educativi 
 
  1. Nel caso in cui gli organismi  di  gestione  collettiva  offrano
servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni
dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dal loro
investimento, tali servizi sono prestati sulla base di criteri  equi,
in particolare in relazione all'accesso e alla loro portata.