Art. 16 
 
 
(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte  di  province  e
                        citta' metropolitane) 
 
  1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Fermo  restando  per
ciascun ente il versamento relativo all'anno  2015,  l'incremento  di
900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento  di  900
milioni a decorrere dal 2017 a carico degli  enti  appartenenti  alle
regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro  a
carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle citta'
metropolitane. ". 
  2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della  riduzione  della
spesa corrente che ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana  deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'  stabilito  negli
importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. 
  3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso  alla  finanza  pubblica  a
carico  delle  province  e  delle   citta'   metropolitane   previsto
dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  e'
determinato per ciascun ente nell'importo indicato  nella  tabella  2
allegata al presente decreto.