Art. 16 
 
                       Istruzione domiciliare 
 
  1. Le istituzioni  scolastiche,  in  collaborazione  con  l'Ufficio
scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie  locali,
individuano azioni  per  garantire  il  diritto  all'istruzione  alle
bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle  studentesse  e
agli studenti  per  i  quali  sia  accertata  l'impossibilita'  della
frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni  di
lezione,  anche  non  continuativi,  a  causa  di   gravi   patologie
certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso
delle nuove tecnologie. 
  2. Alle attivita' di cui al comma 1 si provvede  nell'ambito  delle
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.