Art. 16 
 
 
            Procedura di adozione dei decreti legislativi 
                   di cui agli articoli 5, 6 e 11 
 
  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  all'articolo  5  sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri  competenti,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   ai   sensi
dell'articolo  9,  comma  2,  lettera  b),   del   medesimo   decreto
legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei  decreti  legislativi  di
cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui
all'articolo 11, la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Gli
schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo  periodo,
a seguito di deliberazione preliminare del  Consiglio  dei  ministri,
sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che  dia  conto  della
loro neutralita' finanziaria, alla Camera dei deputati  e  al  Senato
della Repubblica perche' su di  essi  siano  espressi,  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i  pareri  delle  Commissioni
competenti per materia e  per  i  profili  finanziari.  Decorso  tale
termine, i decreti possono essere  adottati  anche  in  mancanza  dei
pareri. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e  11,  il  Governo
puo' adottare, con le medesime  procedure  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei  decreti
medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 
  3. Qualora il termine per  l'espressione  dei  pareri  parlamentari
previsti dal comma  1  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6,
commi 1 e 2, o 11, comma 1, o dal  comma  2  del  presente  articolo,
ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riportano gli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              «Art. 9 (Funzioni). - (Omissis). 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
                  1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni
          di legge collegati; 
                  2) sul  documento  di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                  3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in
          base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
                c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
                d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
                f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
                g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali.».