Art. 16 
 
 
                 Lavoro negli enti del Terzo settore 
 
  1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno  diritto  ad  un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81. In  ogni  caso,  in  ciascun  ente  del  Terzo
settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non puo'
essere superiore al rapporto uno a otto,  da  calcolarsi  sulla  base
della retribuzione annua lorda. Gli  enti  del  Terzo  settore  danno
conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale  o,
in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il testo dell'art. 51 del decreto legislativo  n.
          81 del 2015, si veda nelle note all'art. 8.