Art. 16 
 
 
                     Inefficacia della garanzia 
 
  1. La garanzia del fondo e'  inefficace  qualora  risulti  che  sia
stata concessa sulla base di dati, notizie o  dichiarazioni  mendaci,
inesatte  o  reticenti,  se  quantitativamente   e   qualitativamente
rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del  fondo,  ove
risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era
nota all'istituto finanziatore. 
  2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo  alla
inefficacia della garanzia o alla decadenza  ai  sensi  del  presente
decreto, comunica al richiedente ed all'istituto finanziatore,  entro
il termine di trenta giorni, l'avvio del relativo procedimento.