Art. 16 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge e dei  decreti  legislativi
da essa previsti, ad eccezione delle  disposizioni  dell'articolo  2,
comma 1, lettera o), e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), per  le
quali sono previste specifiche autorizzazioni di  spesa,  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Ad
essa si provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste dalla legislazione vigente. 
  2. In considerazione della complessita' della  materia  trattata  e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli  eventuali
effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui
alla presente legge, la corrispondente  relazione  tecnica  evidenzia
gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti
legislativi determinino nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non  trovino
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  La presente legge munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 19 ottobre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  -  1.  -
          1-bis. (omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3. - 14. (omissis).».