Art. 16 Aggiornamento degli importi delle sanzioni 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto sono aggiornati, ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.