Art. 16 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero
effettuano  controlli  e   ispezioni,   anche   a   campione,   sulla
documentazione e sul rispetto dei contratti presentati,  al  fine  di
verificare le condizioni per  la  fruizione  e  il  mantenimento  del
contributo, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 
  2. I beneficiari trasmettono al soggetto gestore la  documentazione
utile al monitoraggio  dell'intervento,  con  le  forme  e  modalita'
definite con il provvedimento dirigenziale di  cui  all'articolo  11,
comma 2 e con le modalita' di cui ai successivi  commi  del  medesimo
articolo 11. 
  3. Il Ministero provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e
delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l'attuazione
delle misure adottate con il presente regolamento.