Art. 16 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione e sul rispetto dei contratti presentati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. I beneficiari trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio dell'intervento, con le forme e modalita' definite con il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 11, comma 2 e con le modalita' di cui ai successivi commi del medesimo articolo 11. 3. Il Ministero provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente regolamento.