(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
                      Formazione del personale 
 
    1.  L'organo  con  funzioni  di  amministrazione  garantisce   lo
svolgimento di programmi continuativi di formazione, finalizzati alla
conoscenza aggiornata e alla  corretta  applicazione  delle  norme  e
delle procedure interne in materia  di  mitigazione  e  gestione  dei
rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 
    2. I programmi  di  formazione  tengono  conto  delle  specifiche
caratteristiche  organizzative  ed  operative   della   societa'   di
revisione e prendono in considerazione i  vari  adempimenti  connessi
all'adeguata   verifica   della   clientela,   agli    obblighi    di
conservazione,  all'identificazione   e   valutazione   di   anomalie
rilevanti ai  fini  degli  obblighi  di  segnalazione  di  operazioni
sospette, nonche' alla segnalazione di violazioni ai sensi  dell'art.
48 del decreto legislativo n. 231/2007. 
    3. I programmi di formazione forniscono altresi' al  personale  e
ai  collaboratori  della  societa'  di   revisione   una   conoscenza
aggiornata  dell'evoluzione  dei   rischi   di   riciclaggio   e   di
finanziamento del terrorismo, degli schemi  tipici  delle  operazioni
finanziarie criminali e prendono in considerazione le migliori prassi
di prevenzione applicabili. 
    4.  Alla  predisposizione  dei  programmi  di   formazione   deve
provvedere  il  responsabile  della   funzione   antiriciclaggio   o,
diversamente,   il   rappresentante   legale   della   societa',   in
coordinamento con il responsabile della formazione del  personale.  I
programmi sono in ogni caso approvati  dall'organo  con  funzioni  di
amministrazione. 
    5. Specifici programmi di formazione  devono  essere  pianificati
per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio. 
    6. Annualmente deve essere sottoposta all'organo con funzioni  di
amministrazione  una  relazione  sull'attivita'  di  addestramento  e
formazione  svolta  in  materia  di  normativa   antiriciclaggio   ed
antiterrorismo. 
    7. Un supporto  all'azione  di  formazione  del  personale  e  di
diffusione della complessiva disciplina  puo'  essere  fornito  dalle
associazioni di categoria o da altri  organismi  esterni,  attraverso
iniziative  volte  ad  approfondire  la  normativa,  a  studiarne  le
modalita' di applicazione e  a  diffonderne  la  conoscenza  in  modo
chiaro ed efficace.