Art. 16 
 
 
            Formazione ed approvazione della graduatoria 
 
  1. La votazione complessiva di  ciascun  candidato  e'  data  dalla
somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il  voto
ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione
dei titoli, salvo quanto disposto dall'art. 31. 
  2. Con decreto del Capo della Polizia -  Direttore  generale  della
pubblica  sicurezza  e'  approvata  la  graduatoria  finale  e   sono
dichiarati  i  vincitori  di  ciascun  concorso.  Tale   decreto   e'
pubblicato sul sito, con avviso della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana che ha valore di notifica a tutti
gli effetti. 
  3. I vincitori dei concorsi conseguono  la  nomina  alla  qualifica
iniziale della carriera per la quale hanno concorso.