(( Art. 16-quater 
 
Disposizioni  in  materia  di  accesso  all'archivio   dei   rapporti
                             finanziari 
 
  1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione
fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «  Il
provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di  sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni »; 
  b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Fermo
restando quanto previsto dal comma 3,  le  stesse  informazioni  sono
altresi'  utilizzate  dalla  Guardia  di  finanza  per  le   medesime
finalita',  anche  in  coordinamento  con  l'Agenzia  delle  entrate,
nonche' dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni  di
impatto e della  quantificazione  e  del  monitoraggio  dell'evasione
fiscale»; 
  c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «  La
relazione contiene anche i risultati  relativi  all'attivita'  svolta
dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al  comma
4. A tal fine, i  dati  sono  comunicati  all'Agenzia  delle  entrate
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di
finanza.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni  urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11 Emersione di base imponibile 
              1.  Chiunque,  a  seguito  delle  richieste  effettuate
          nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del  Presidente
          della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  esibisce  o
          trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero
          fornisce dati e notizie non rispondenti al vero  e'  punito
          ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
          al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie  non
          rispondenti al vero, si applica solo  se  a  seguito  delle
          richieste di cui al  medesimo  periodo  si  configurano  le
          fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
          74. 
              2. A far corso  dal  1°  gennaio  2012,  gli  operatori
          finanziari  sono  obbligati  a  comunicare   periodicamente
          all'anagrafe  tributaria  le   movimentazioni   che   hanno
          interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti
          rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali,  nonche'
          l'importo  delle  operazioni  finanziarie  indicate   nella
          predetta disposizione. I dati  comunicati  sono  archiviati
          nell'apposita  sezione  dell'anagrafe  tributaria  prevista
          dall'articolo 7, sesto comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive
          modificazioni. 
              3. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate,  sentiti  le  associazioni  di   categoria   degli
          operatori finanziari e il Garante  per  la  protezione  dei
          dati  personali,  sono   stabilite   le   modalita'   della
          comunicazione di cui al comma 2,  estendendo  l'obbligo  di
          comunicazione anche ad ulteriori informazioni  relative  ai
          rapporti strettamente  necessarie  ai  fini  dei  controlli
          fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere  adeguate
          misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per
          la trasmissione dei dati e per la  relativa  conservazione,
          che non puo' superare i dieci anni. 
              4.  Oltre  che  ai  fini  previsti   dall'articolo   7,
          undicesimo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  605,  le  informazioni
          comunicate ai  sensi  dell'articolo  7,  sesto  comma,  del
          predetto decreto e del comma 2 del presente  articolo  sono
          utilizzate dall'Agenzia delle entrate per  le  analisi  del
          rischio di evasione. Le  medesime  informazioni,  inclusive
          del valore medio di giacenza  annuo  di  depositi  e  conti
          correnti bancari e postali,  sono  altresi'  utilizzate  ai
          fini della semplificazione degli adempimenti dei  cittadini
          in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva
          unica di cui all'articolo 10  del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, nonche' in sede di  controllo  sulla
          veridicita'   dei   dati    dichiarati    nella    medesima
          dichiarazione. Fermo restando quanto previsto dal comma  3,
          le  stesse  informazioni  sono  altresi'  utilizzate  dalla
          Guardia di finanza per  le  medesime  finalita',  anche  in
          coordinamento con  l'Agenzia  delle  entrate,  nonche'  dal
          Dipartimento delle finanze, ai fini  delle  valutazioni  di
          impatto  e  della  quantificazione   e   del   monitoraggio
          dell'evasione fiscale. 
              4-bis. L'Agenzia delle  entrate  trasmette  annualmente
          alle Camere una relazione con la quale  sono  comunicati  i
          risultati relativi all'emersione  dell'evasione  a  seguito
          dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a
          4.  La  relazione  contiene  anche  i  risultati   relativi
          all'attivita' svolta dalla Guardia di  finanza  utilizzando
          le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati  sono
          comunicati all'Agenzia delle entrate secondo  le  modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate e del Comandante generale  della  Guardia  di
          finanza. 
              5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148, il comma 36-undevicies e' abrogato. 
              6.  Nell'ambito  dello  scambio  informativo   previsto
          dall'articolo 83, comma  2,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
          l'Istituto  Nazionale  della  previdenza  sociale  fornisce
          all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati
          relativi  alle  posizioni  di   soggetti   destinatari   di
          prestazioni    socio-assistenziali    affinche'     vengano
          considerati ai fini della effettuazione di controlli  sulla
          fedelta'  dei  redditi  dichiarati,  basati  su  specifiche
          analisi del rischio di evasione. 
              7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma  1,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
          seguente: "a) esclusi i casi straordinari di controlli  per
          salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo
          in  forma  d'accesso  da  parte  di   qualsiasi   autorita'
          competente deve essere oggetto di programmazione  da  parte
          degli  enti  competenti  e  di  coordinamento  tra  i  vari
          soggetti interessati al  fine  di  evitare  duplicazioni  e
          sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando la
          prassi, la Guardia di Finanza,  negli  accessi  di  propria
          competenza presso le imprese, opera, per quanto  possibile,
          in borghese;"; 
              b) al comma 2, lettera  a),  i  numeri  3)  e  4)  sono
          abrogati. 
              8. All'articolo 44 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
              a)  al  secondo  comma  le  parole  "e   dei   consigli
          tributari"  e  le  parole  "nonche'  ai  relativi  consigli
          tributari" sono soppresse, nel terzo comma le parole  ",  o
          il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il  consiglio
          tributario"  sono  soppresse,  la  parola  "segnalano"   e'
          sostituita dalla seguente: "segnala", e le parole  "Ufficio
          delle imposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "Agenzia delle entrate"; 
              b) al quarto comma,  le  parole:  ",  ed  il  consiglio
          tributario" sono  soppresse,  la  parola:  "comunicano"  e'
          sostituita dalla seguente: "comunica"; 
              c)  all'ottavo  comma  le  parole:  "ed  il   consiglio
          tributario possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'"; 
              d) al nono comma, secondo periodo, le  parole:  "e  dei
          consigli tributari" sono soppresse. 
              9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 
              10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato. 
              10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  le
          parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle  seguenti:
          «31 dicembre 2013»."