(( Art. 16-sexies Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni 1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attivita' di controllo tributario o per finalita' di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalita' fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalita' di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dei commi 145 e 146 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016): "Art. 1 145. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attivita' economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000." "146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le societa' controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese." La direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64.