Art. 16 
 
                     Obblighi degli importatori 
 
  1. Le formalita' presso i punti di entrata presidiati ed i posti di
ispezione frontaliera sono espletate congiuntamente  alle  formalita'
necessarie per l'immissione in libera pratica o per l'assoggettamento
a uno dei regimi speciali di cui  all'articolo  210  del  regolamento
(UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce  il  Codice  doganale
dell'Unione europea. 
  2. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana assicurano che
per  le  spedizioni  integralmente  o  parzialmente   costituite   da
esemplari  appartenenti  alle  specie  iscritte  nell'elenco  di  cui
all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5, su almeno uno
dei documenti necessari per l'assoggettamento ai regimi  doganali  di
cui al  comma  1  vi  sia  il  riferimento  alla  composizione  della
spedizione e, in particolare, che: 
    a) per il riferimento alla specie  iscritta  nell'elenco  di  cui
all'articolo 4 del regolamento o  di  cui  all'articolo  5  al  quale
appartengono gli esemplari siano utilizzati i codici  della  «tariffa
doganale integrata delle Comunita' europee (TARIC)»; 
    b) sia indicato il  numero  del  permesso  o  dell'autorizzazione
rilasciati ai sensi del presente decreto. 
  3. Gli importatori o i loro  rappresentanti  in  dogana  notificano
preventivamente, nei tempi e  nei  modi  prescritti  dalla  normativa
dell'Unione europea o nazionale,  all'ufficio  delle  dogane  e  alle
Autorita' competenti di cui all'articolo  15,  comma  2,  l'imminente
arrivo delle spedizioni contenenti gli  esemplari  appartenenti  alle
specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del  regolamento  o
di cui all'articolo 5. 
  4. Nelle more della  completa  realizzazione  della  certificazione
elettronica,  le  autorita'  preposte   ai   controlli   fitosanitari
provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti
alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione,  il  proprio
timbro contenente l'indicazione della denominazione  del  Servizio  e
della data di presentazione del documento. 
 
          Note all'art. 16: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              Il regolamento (UE) 952/2013 del  9  ottobre  2013  che
          istituisce il codice doganale  dell'Unione  (rifusione)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269.